Cassazione Civile, Ordinanza n. 26548/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un estratto di ruolo dal quale aveva appreso l'esistenza di una cartella di pagamento relativa a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2004. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché ritenuto non impugnabile l'estratto di ruolo; in appello la CTR aveva invece ritenuto ammissibile l'impugnazione, ma aveva rigettato il merito reputando regolarmente notificata la cartella. In cassazione la società deduceva tre motivi: 1) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, perché l'Amministrazione non aveva prodotto l'originale della cartella e quindi non sarebbe stata data prova di cosa fosse stato notificato; 2) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, perché la notificazione sarebbe stata eseguita illegittimamente come per irreperibilità assoluta presso la sede legale, senza verificare l'esistenza di uno stabilimento della società nello stesso Comune; 3) violazione dell'art. 145 c.p.c., per avere escluso la necessità di notificare l'atto al legale rappresentante della società.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR non avesse verificato se il notificatore avesse svolto ricerche adeguate prima di qualificare la società come irreperibile assoluta. Ha rigettato il primo motivo, affermando che, ai fini della prova della notifica della cartella, non è necessaria la produzione dell'originale o copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della relazione di notifica o della matrice/copia con indicazione del numero identificativo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo, ma la Corte ne riqualifica il contenuto come contestazione sulla prova e sulla questione di diritto relativa alla notificazione della cartella.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di prova della notificazione; la Corte afferma però che tale prova può essere data anche senza l'originale della cartella.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
È invocato dalla ricorrente in relazione alla prova della notificazione della cartella; la Corte ribadisce che la prova del perfezionamento notificatorio è assolta anche con relazione di notifica e indicazione del numero identificativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del secondo e del terzo motivo di ricorso, entrambi per violazione di legge.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
"quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito... si affigge nell'albo del comune"
La Corte richiama la norma per affermare che la notificazione per irreperibilità assoluta richiede che il messo indichi le ricerche effettuate; se ciò non emerge, la notifica è invalida.
art. 145 c.p.c.
La Corte osserva solo incidentalmente che la norma prevede la notificazione degli atti alla società presso il suo legale rappresentante, ma il motivo resta assorbito.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
È citato nel richiamo alla giurisprudenza precedente sulla sufficienza della relazione di notifica o dell'avviso di ricevimento per provare la notifica della cartella.
Massime di principio
- Ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale non è indispensabile produrre in giudizio l'originale o la copia autentica della cartella: può essere sufficiente la matrice o copia della cartella con la relativa relazione di notifica, purché risultino gli elementi idonei a identificarla.
- Quando la notificazione è eseguita secondo il regime dell'irreperibilità assoluta del destinatario, il notificatore deve dare conto delle ricerche concretamente svolte; la semplice affermazione prestampata o generica dell'irreperibilità non consente il controllo giudiziale e rende la notifica invalida.
- Nel caso di società, la regolarità della notificazione per irreperibilità assoluta presuppone che siano verificate le condizioni previste dalla disciplina speciale e che la relata consenta di accertare l'effettività delle ricerche del notificatore.
- Se il giudice di merito non accerta in fatto se le ricerche richieste dalla legge siano state effettivamente compiute e adeguatamente descritte, la statuizione sulla validità della notificazione è censurabile in cassazione per violazione di legge e/o per vizio di motivazione nei limiti del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2025 del 02/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →