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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 1737/2024 pubblicata il 20/06/2024, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro nell'ambito del procedimento R.G. n. 1536/2024.

Giustizia amministrativa202502870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 1737/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., della sentenza n. 1737/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro. Nella memoria depositata in vista della camera di consiglio ha dato atto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha successivamente adempiuto a quanto stabilito dal titolo giudiziale. Non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sostanziali esaminate dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva dato esecuzione alla sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Individuato come fondamento processuale del ricorso per l'ottemperanza della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del titolo è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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