Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33380/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il testo riferisce che la Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell'imputato per un fatto consumato in epoca prossima al 7 dicembre 2015. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi provvedimento, non può essere proposto personalmente dalla parte: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la parte non può proporlo personalmente.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Era indicato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per la preliminare inammissibilità del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p., rendendo necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, compreso il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p., non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità derivante dalla sottoscrizione personale del ricorso è rilevabile preliminarmente e impedisce l'esame nel merito dei motivi dedotti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può essere adottata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente applicazione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.