Cassazione Penale, Sentenza n. 31878/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento cautelare riguarda un'indagine su due gruppi criminali dediti al traffico, anche internazionale, di cocaina, marijuana ed eroina. All'indagato è stata applicata la custodia cautelare in carcere per la partecipazione, con ruolo di promotore e/o organizzatore, a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, nonché per numerosi reati-fine di cessione, importazione e traffico di stupefacenti ex art. 73 del medesimo decreto, alcuni aggravati ai sensi dell'art. 80, comma 2. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura, valorizzando le conversazioni decriptate su piattaforme cifrate, le intercettazioni, i servizi di osservazione e controllo, i tabulati e gli ulteriori elementi investigativi. Tali elementi erano ritenuti indicativi del ruolo apicale dell'indagato, dei suoi rapporti con fornitori nazionali e internazionali, della protrazione dell'attività associativa, dell'ingente quantità di droga movimentata, della disponibilità di ingenti capitali e della rete organizzativa predisposta per il trasporto e la distribuzione. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., lamentando una disparità di trattamento rispetto a un coindagato al quale, in altro provvedimento, era stata sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, rilevando il significativo tempo trascorso dai fatti e l'intervenuta detenzione in altro procedimento, che avrebbe interrotto i rapporti con il contesto criminale. Con il terzo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione sul pericolo di fuga, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la sua spontanea costituzione dopo un periodo di irreperibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la posizione cautelare di ciascun coindagato è autonoma e può giustificare l'adozione di misure differenti, in ragione del diverso contributo materiale o morale e dei profili personali individuali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità estrinseca, poiché il ricorrente si è limitato a riproporre le doglianze già esaminate dal Tribunale del riesame senza confrontarsi con la motivazione relativa al ruolo apicale, alla protrazione della condotta, all'ingente volume dei traffici, ai contatti con circuiti criminali nazionali e internazionali, alla professionalità organizzativa e alla presunzione cautelare prevista per i delitti indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità estrinseca, poiché il ricorrente non si è confrontato con il rilievo del Tribunale secondo cui la spontanea consegna era stata considerata, ma non escludeva, alla luce dei contatti con esponenti di rilievo del narcotraffico, il pericolo di ripresa dei traffici. Alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, non conseguendo la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è contestata per la partecipazione, con ruolo di promotore e/o organizzatore, ad associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è contestata per numerosi reati-fine relativi al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione è richiamata per alcuni reati-fine aggravati dalla rilevante quantità di sostanza stupefacente.
art. 110 c.p.
È contestato il concorso di persone nei reati-fine di traffico e cessione di stupefacenti.
art. 274 c.p.p.
La valutazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, deve essere compiuta con riferimento alla posizione individuale dell'indagato e a elementi concreti e attuali.
art. 275 c.p.p.
La Corte considera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere previste per i delitti rientranti nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.
art. 51 c.p.p.
Il richiamo rileva ai fini dell'applicazione delle presunzioni cautelari collegate ai delitti di criminalità organizzata contestati.
art. 606 c.p.p.
Sono le disposizioni invocate per denunciare violazione di legge e vizi della motivazione; le censure sono state ritenute manifestamente infondate o generiche.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in 3.000 euro.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La motivazione della decisione riassume i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
art. 127 c.p.p.
La requisitoria scritta del Procuratore generale è stata depositata per l'udienza camerale non essendo stata richiesta la trattazione orale.
art. 94 disp. att. c.p.p.
È richiamato per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, non conseguendo la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle esigenze cautelari, la posizione di ciascun coindagato è autonoma: la misura applicabile può differire da quella adottata nei confronti di altri partecipanti allo stesso reato, in ragione del diverso contributo individuale e dei profili personali del singolo. Il provvedimento favorevole relativo a un coindagato può rilevare come fatto nuovo per la rivalutazione del quadro indiziario, ma non impone una valutazione identica delle esigenze cautelari.
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già esaminate e respinte dal giudice del riesame senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
- Ai fini della verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione, il tempo trascorso dalla commissione dei reati è un elemento rilevante, ma non necessariamente decisivo quando la valutazione cautelare sia sostenuta, in modo congruo e non manifestamente illogico, dal ruolo apicale dell'indagato, dalla protrazione dell'attività associativa, dall'elevato volume dei traffici, dalla professionalità dell'organizzazione e dai contatti con circuiti criminali strutturati.
- La deduzione di un elemento favorevole, quale la spontanea costituzione dell'indagato, non è sufficiente a censurare la motivazione sul pericolo di fuga se il ricorrente non si confronta con le ulteriori ragioni concretamente valorizzate dal giudice cautelare per ritenere persistente il rischio di sottrazione o di ripresa dell'attività delittuosa.
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