Cassazione Penale, Sentenza n. 32197/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione condizionale presentata dal condannato all'ergastolo, sostenendo violazione di legge e vizi di motivazione dell'art. 176 c.p.; il ricorrente ha rilevato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare elementi nuovi (7 mesi aggiuntivi in semilibertà, relazione integrativa del carcere, attività di volontariato, partecipazione a gruppi di giustizia riparativa) e avrebbe dato un richiamo generico ad una precedente ordinanza del 2013 che era stata annullata dalla Corte di cassazione, non valutando correttamente il ravvedimento e le concrete condizioni attuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, ritenendo che il Tribunale avesse valutato tutti gli elementi a sua disposizione e avesse correttamente qualificato la domanda come mera reiterazione di richieste già respinte, non essendo emersi elementi nuovi idonei a modificare la valutazione; la mancata prova dell'adempimento delle obbligazioni civili è stata richiamata come presidio essenziale per l'accesso alla liberazione condizionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
La norma è stata richiamata nel quadro della valutazione dei presupposti per la liberazione condizionale; i giudici hanno ritenuto che, ai fini della concessione, debba emergere un sicuro ravvedimento e l'assenza di elementi nuovi rispetto a precedenti rigetti legittima il diniego.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019 (Cesarano), Rv. 279041
in tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali
La Corte ha richiamato questo principio per sottolineare che l'adempimento delle obbligazioni civili è indice significativo del reale ravvedimento e della capacità del condannato di reinserirsi, e la sua mancanza può giustificare il diniego della liberazione condizionale.
Massime di principio
- Domande di liberazione condizionale già rigettate possono essere dichiarate inammissibili se non emergono elementi nuovi e concreti rispetto ai precedenti provvedimenti.
- La partecipazione a percorsi trattamentali (volontariato, gruppi di giustizia riparativa) è rilevante ma non necessariamente sufficiente: è richiesta una valutazione complessiva che evidenzi un sicuro ravvedimento.
- L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è un elemento fondamentale e può incidere decisivamente sulla valutazione della serietà del ravvedimento del condannato.
- Un precedente annullamento giudiziario (es. della Corte di cassazione) non determina automaticamente l'accoglimento di una nuova istanza: occorre che le eventuali circostanze mutate siano effettivamente nuove e pertinenti.
- Nei casi di recente concessione di misure progressiva (es. semilibertà) i giudici possono ritenere necessaria una fase di osservazione supplementare prima di concedere misure ulteriori come la liberazione condizionale.
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