Sentenza del 13/10/2016 n. 2994 - Comm. Trib. Prov. Bari
ACCERTAMENTO - Avviso - sottoscrizione del falso dirigente - nullità - rilevabilità d'ufficio - non sussiste - rilevabilità nel termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 - sussiste - esistenza e validità della delega - onere della prova a carico dell'A.f. - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un soggetto privo della qualifica dirigenziale, qualificato come "falso dirigente", sostenendo quindi l'inesistenza o l'invalidità della delega di sottoscrizione. La questione riguardava anche se tale vizio fosse rilevabile d'ufficio dal giudice tributario e su chi gravasse l'onere di dimostrare l'esistenza e la validità della delega.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il vizio relativo alla sottoscrizione da parte di un falso dirigente non è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario, ma deve essere eccepito dal contribuente mediante ricorso di primo grado entro il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Se il contribuente formula ritualmente tale motivo, spetta all'Agenzia delle entrate provare l'esistenza e la validità della delega, depositandola nel fascicolo di causa. In assenza di tempestiva impugnazione, l'atto, anche se viziato, si consolida e diviene definitivo.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
termine di decadenza per la proposizione del ricorso
I vizi dell'atto tributario devono essere fatti valere tempestivamente mediante ricorso di primo grado; decorso il termine, l'atto si consolida e non può più essere contestato per tali vizi.
Disciplina della sottoscrizione degli atti di accertamento e della delega di firma
Quando il contribuente contesta validamente la legittimazione del sottoscrittore, l'Agenzia delle entrate deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega mediante produzione documentale nel processo.
Massime di principio
- La contestazione della firma apposta da un dirigente o funzionario delegato non viene normalmente esaminata d'ufficio: deve essere sollevata dal contribuente con il ricorso introduttivo e nei termini di legge.
- Una volta contestata ritualmente la delega, l'onere di provare il potere di sottoscrizione grava sull'amministrazione finanziaria, che deve produrre la delega o altra documentazione idonea.
- Il mancato rispetto del termine per impugnare l'avviso può rendere definitivo l'atto anche se originariamente affetto da vizi di sottoscrizione o di delega.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare subito, entro il termine per il ricorso, sia la qualifica del sottoscrittore sia l'esistenza, la specificità e la validità temporale della delega.
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