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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14261/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione diretto ad impugnare la sentenza di conferma della condanna (tre anni e sei mesi di reclusione e €1.200 di multa) per usura ed estorsione. Tre principali censure: 1) violazione di legge per mancata assunzione di prova richiesta (produzione dell'assegno di Lire 4.000.000) e richiesta di rinnovazione istruttoria per consentire la valutazione del documento ritenuto dirimente; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità per usura, con contestazione della valutazione delle prove e dell'esito peritale; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità per estorsione, con richiesta di assoluzione per carenza di prova e dedotte contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale e il rigetto può essere motivato anche implicitamente quando la struttura argomentativa dimostra la sussistenza di elementi sufficienti per la decisione; b) le doglianze del ricorrente si risolvono in conflitti di valutazione probatoria non sindacabili in sede di legittimità; c) la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e coerente, richiamando plurimi elementi convergenti (dichiarazioni delle persone offese, relazione del consulente del P.M., documenti, scritture private e lettera del 1 maggio 2009) che giustificano la condanna per usura ed estorsione. La Corte ha inoltre confermato che l'assegno prodotto dalla difesa non era dirimente e che le contraddizioni sollevate non inficiano la ricostruzione probatoria. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (convertito nella L. 18/12/2020, n. 176)

    indica che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto per effetto della normativa emergenziale; richiamata solo come dato procedurale sul modo di trattazione del ricorso

  • art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228 (convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)

    richiamato per la modifica del termine di vigenza della disciplina sul contraddittorio scritto; rilevanza procedurale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti per la motivazione e per la trattazione dei motivi in cassazione: il ricorso è deciso nei limiti necessari per la motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    criterio per la censura di violazione di legge collegata alla ricostruzione del fatto: la Corte ricorda che il ricorso deve contestare la erronea sussunzione del fatto nella fattispecie astratta e non la mera valutazione delle prove

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che dispone la condanna alle spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va motivata adeguatamente e può essere prospettata solo se il giudice di merito non può decidere sulla base degli atti esistenti; il rigetto è ammissibile anche con motivazione implicita quando la decisione dimostra che gli elementi erano sufficienti.
  • In sede di Cassazione non è consentito un sindacato libero della valutazione delle prove: le doglianze che si risolvono in una semplice diversa lettura delle emergenze istruttorie sono manifestamente infondate.
  • Per far valere la mancata acquisizione di una prova decisiva occorre dimostrare che essa avrebbe colmato una lacuna decisiva nella motivazione e che la rinnovazione istruttoria avrebbe verosimilmente cambiato l'esito; mere asserzioni non sono sufficienti.
  • Le contraddizioni formali o minori nelle dichiarazioni delle persone offese non comportano automaticamente l'inaffidabilità del loro racconto se esistono elementi convergenti (documenti, scritture private, perizie) che ne rafforzano la coerenza complessiva.
  • Per il reato di estorsione possono essere rilevanti anche comunicazioni scritte che prospettino un 'male ingiusto' non direttamente collegato al credito, se tali comunicazioni dimostrano una volizione minatoria finalizzata a conseguire un indebito profitto.
  • Chi impugna in cassazione deve strutturare i motivi in termini di diritto (es. errata applicazione della norma, vizio formale del procedimento, carenza di sussunzione) e non limitarsi a proporre valutazioni alternative dei fatti.
  • La produzione tardiva di documenti in sede di impugnazione difficilmente è risolutiva se il giudice di merito ha già esaminato la coerenza documentale e motivazionale degli atti: occorre dimostrare la provenienza, l'originalità e la rilevanza decisiva del documento rispetto alla ricostruzione probatoria.

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