Cassazione Penale, Ordinanza n. 20794/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per i reati contestati. Ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione di merito, lamentando in particolare il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa. La censura, secondo il ricorso, investiva l'attendibilità del narrato accusatorio e la tenuta logica della ricostruzione probatoria seguita in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente riproduttivi di doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che potesse essere devoluto in sede di legittimità un travisamento della prova fondato sulla diversa lettura delle dichiarazioni della persona offesa, osservando che tali dichiarazioni possono essere poste da sole a base della responsabilità purché il giudice ne verifichi credibilità e attendibilità, verifica che la sentenza di merito aveva compiuto con motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
La regola di valutazione richiamata non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, se il giudice ne verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca ed estrinseca con idonea motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito con motivazione logica e coerente.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, sorreggere l'affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito ne valuti in modo motivato la credibilità e l'attendibilità, anche alla luce di eventuali riscontri esterni.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella del giudice di merito quando la motivazione di quest'ultimo sia esente da illogicità manifeste o vizi denunciabili in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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