Sentenza n. 10026/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del diniego delle misure di accoglienza di cui al provvedimento della Prefettura di Roma del 27/03/2026, in pari data notificato a mezzo avviso telematico, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza motivato dalla situazione emergenziale, dalla limitata disponibilità di posti e dall'assenza di condizioni di vulnerabilità, con inserimento in lista d'attesa
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 9, 11 e 14 del d.lgs. 142/2015, dell'art. 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE, dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 CEDU, contestando il diniego sostanziale dell'accoglienza per carenza di posti e situazione emergenziale. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 9, comma 1-bis, e 17 del d.lgs. 142/2015 in relazione alla propria vulnerabilità, la violazione degli artt. 2, lettera g), e 17 della direttiva 2013/33/UE, nonché la violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 14 CEDU. La Prefettura aveva comunicato l'impossibilità di inserimento in una struttura, pur collocando il richiedente in una lista d'attesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto fondato e assorbente, e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha ribadito che l'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 142/2015. L'indisponibilità temporanea di posti può incidere sulle modalità dell'accoglienza, ma non giustificarne il diniego; l'inserimento in lista d'attesa ha natura meramente interlocutoria e non adempie l'obbligo normativo. Il giudice ha inoltre chiarito che la particolare vulnerabilità non costituisce presupposto generale per l'accesso alle misure di accoglienza, ma rileva per l'accesso alle specifiche misure destinate alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 142/2015. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 142/2015
Prevede una delle strutture nelle quali deve essere assicurata l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in possesso dei requisiti di legge.
art. 11 d.lgs. 142/2015
Individua ulteriori strutture destinate all'accoglienza; l'accoglienza deve essere disposta in una struttura prevista dalla legge una volta verificati i requisiti.
art. 17 d.lgs. 142/2015
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
La vulnerabilità è necessaria per l'accesso alle particolari misure riferite alle persone portatrici di esigenze specifiche, ma non costituisce presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.
art. 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE
È richiamato quale parametro sovranazionale a sostegno dell'obbligo di assicurare le condizioni di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale.
art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato quale parametro di tutela della dignità umana connesso all'obbligo di accoglienza.
art. 3 CEDU
È richiamato quale parametro convenzionale rilevante per la tutela del richiedente protezione internazionale.
art. 3 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale di uguaglianza.
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato quale parametro europeo di non discriminazione.
art. 14 CEDU
È richiamato quale parametro convenzionale di non discriminazione.
Massime di principio
- L'obbligo dell'amministrazione di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ha carattere immediato e non può essere negato per carenza di posti o per altre ragioni meramente organizzative.
- La temporanea indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie può incidere sulle modalità concrete dell'accoglienza, ma non può trasformarsi in un diniego, neppure temporaneo, della misura dovuta.
- L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa è un atto interlocutorio e non soddisfa l'obbligo dell'amministrazione di attivare l'accoglienza.
- La condizione di vulnerabilità richiesta dalla disciplina speciale riguarda l'accesso alle particolari misure destinate alle persone portatrici di esigenze specifiche e non costituisce un presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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