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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36693/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un imprenditore individuale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti da immobili, arredi e attrezzature di sua proprietà a seguito dell’esondazione di un fiume e della conseguente inondazione della vallata. La domanda era stata proposta contro il Ministero competente per le opere idrauliche. I giudici di merito hanno accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine più lungo ex art. 2947, comma 3, c.c. in relazione a un illecito civile costituente reato, ma individuando tale termine in dieci anni e non in quindici, perché il fatto era stato ricondotto al reato colposo di inondazione ex artt. 426 e 449 c.p. Il ricorrente ha censurato la decisione deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il TSAP avesse fondato la decisione su documenti non ritualmente prodotti e avesse omesso di considerare che nel capo di imputazione figurava anche il reato doloso di inondazione di cui all’art. 426 c.p., per il quale la prescrizione penale sarebbe stata più lunga; ha inoltre lamentato che il reato fosse contestato a più persone.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla determinazione del termine di prescrizione: il TSAP non aveva omesso di esaminare l’imputazione penale, ma l’aveva correttamente qualificata come fattispecie colposa ex art. 449 c.p., valorizzando gli atti del processo penale e la sentenza di legittimità penale richiamata. La presenza nel capo di imputazione del riferimento agli artt. 426 e 449 c.p. è stata letta come indicativa dell’evento disastroso oggettivo, non della contestazione di un autonomo reato doloso idoneo a mutare il termine prescrizionale civilistico. È stata inoltre ritenuta inammissibile o comunque non decisiva la censura sul concorso di più persone, perché non specificamente allegata e perché non risultava la contestazione del concorso nel capo di imputazione. Conseguentemente, è stata confermata la prescrizione del diritto al risarcimento e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per denunciare un preteso uso di documenti non ritualmente prodotti; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    Quando l’illecito civile integra un reato, il diritto al risarcimento si prescrive nel più lungo termine previsto per il reato.

  • art. 426 c.p.

    Richiamato come fattispecie di inondazione dolosa, ma nel caso concreto non ritenuta la base dell’imputazione in senso decisivo ai fini del termine più lungo.

  • art. 449 c.p.

    È stata ritenuta la norma effettivamente pertinente, quale ipotesi colposa del reato di inondazione.

  • art. 157 c.p.

    È stata usata per individuare la durata della prescrizione penale applicabile ratione temporis al reato colposo contestato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 2947, comma 3, c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento segue il termine più lungo previsto per il reato solo se l’illecito civile corrisponde concretamente alla fattispecie penale rilevante, da individuarsi sulla base dell’imputazione e degli atti del processo penale.
  • La mera presenza, nel capo di imputazione, del riferimento a una norma che descrive l’evento dannoso non implica necessariamente la contestazione del reato doloso se l’addebito sostanziale è formulato in termini di colpa.
  • Il giudice civile può prendere conoscenza di atti e pronunce del processo penale rilevanti e già acquisiti o comunque richiamati nel giudizio di merito senza incorrere nel divieto di scienza privata.
  • Chi deduce in cassazione un errore sul dies a quo della prescrizione o sulla riferibilità del reato deve indicare in modo specifico come e quando la questione sia stata introdotta e in che modo incida sul decisum; una censura generica non è decisiva.
  • Quando non vi sia costituzione di parte civile nel processo penale, il decorso della prescrizione civile può essere ancorato al momento in cui, usando l’ordinaria diligenza, il danneggiato avrebbe potuto avere conoscenza della riferibilità causale del danno al fatto illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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