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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32907/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A un contribuente, socio e legale rappresentante di due società di capitali a ristretta base sociale, era stato notificato un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi extracontabili per l'anno d'imposta 2004, imputati in ragione della partecipazione societaria. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo tardivo l'avviso perché, in mancanza di denuncia penale, non sarebbe operato il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973. In appello la CTR aveva invece ritenuto legittimo l'accertamento. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini non potesse operare sulla base della sola presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci; 2) nullità per motivazione apparente, per asserita già intervenuta scadenza dei termini ordinari al momento della notitia criminis e per pretesa abrogazione della clausola di salvaguardia del d.lgs. 128/2015; 3) errore in procedendo per mancato riconoscimento di valore confessorio alle dichiarazioni del contribuente circa l'uso di assegni in nero per acquisti non contabilizzati nell'interesse sociale; 4) nullità per motivazione illogica in ordine al diniego di ridurre le riprese al 12,5% ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 600/1973, norma ritenuta non applicabile in assenza di formale distribuzione degli utili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'art. 43 d.P.R. 600/1973 non disciplina una responsabilità penale, ma il termine per l'accertamento fiscale, e che il raddoppio dei termini opera in presenza della sola astratta configurabilità del reato con obbligo di denuncia, anche per gli accertamenti verso i soci quando questi siano collegati all'accertamento della società a ristretta base sociale. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, che la disciplina previgente del raddoppio restasse applicabile agli avvisi anteriori alla riforma del 2015, che le dichiarazioni del contribuente non integrassero una confessione utile nei termini invocati, e che l'art. 27 d.P.R. 600/1973 fosse inconferente perché presuppone una formale distribuzione degli utili, assente in presenza di ricavi occultati. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina i termini di accertamento tributario; il raddoppio opera quando sia astrattamente configurabile un reato con obbligo di denuncia, senza necessità del previo e completo accertamento penale per ogni soggetto accertato.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato come reato tributario che, se astrattamente configurabile, può giustificare il raddoppio dei termini.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato nel medesimo contesto delle violazioni penali tributarie che possono fondare il raddoppio dei termini anche verso i soci.

  • d.lgs. n. 128 del 2015

    la mancata riproduzione della clausola di salvaguardia non ne comporta l'abrogazione implicita; per gli avvisi anteriori continua ad applicarsi il regime previgente.

  • L. n. 208 del 2015

    la nuova disciplina si applica solo agli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 128/2015; per gli atti pregressi vale il testo precedente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato ai fini della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato ai fini della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante, perplessa, irrimediabilmente contraddittoria o apparente; non basta la mera insufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale evocata per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 2730 c.c.

    la confessione è dichiarazione su fatti sfavorevoli a chi la rende e favorevoli all'altra parte; non produce effetti a vantaggio del dichiarante.

  • art. 2734 c.c.

    se alla dichiarazione confessoria si accompagnano fatti o circostanze volti a infirmarla o modificarla, la prova è piena solo se l'altra parte non contesta tali aggiunte.

  • art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973

    presuppone una procedura ufficiale e formale di distribuzione degli utili, non ravvisabile per ricavi occultati e non contabilizzati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento tributario previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 opera in presenza della configurabilità astratta di un reato tributario con obbligo di denuncia, senza richiedere il definitivo accertamento penale della responsabilità né la formale denuncia per ogni singolo soggetto accertato.
  • Quando l'accertamento riguarda una società di capitali a ristretta base sociale e utili extracontabili, il raddoppio dei termini nei confronti della società si estende anche ai soci, poiché l'accertamento societario costituisce il necessario antecedente logico-giuridico dell'imputazione ai soci degli utili presuntivamente distribuiti.
  • La nullità per motivazione apparente è configurabile solo se la sentenza sia priva di reale contenuto argomentativo; non è sufficiente la mera insufficienza o concisione della motivazione.
  • Le dichiarazioni della parte possono valere come confessione solo se contengono fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte; non possono essere invocate per trarne effetti vantaggiosi per il dichiarante, né conservano piena efficacia se accompagnate da circostanze contestate dalla controparte.
  • La ritenuta sui dividendi non può essere applicata in via automatica ai ricavi occultati, poiché essa presuppone una distribuzione formale e ufficiale di utili, incompatibile con un mero accertamento di componenti positivi non contabilizzati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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