Sentenza n. 538/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento con cui la Questura di Firenze ha respinto l’istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato; - di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 2 novembre 2022. La Commissione territoriale di Firenze, con decisione del 7 novembre 2023, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il titolo, rilasciato con scadenza 7 novembre 2025, veniva fatto oggetto, prima della scadenza, di domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato presentata il 15 settembre 2025. La Questura respingeva l'istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che aveva escluso la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente deduceva la violazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che dovesse applicarsi la normativa previgente in ragione della data, anteriore all'entrata in vigore del decreto, di presentazione dell'istanza originaria di protezione internazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9634 del 5 dicembre 2025, ha ritenuto che la disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 si riferisca alle istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo di soggiorno e non soltanto alle successive istanze di conversione. Poiché la domanda originaria di protezione era stata presentata il 2 novembre 2022, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, al ricorrente doveva applicarsi il regime previgente, comprensivo della facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, ove ricorressero i presupposti di legge. L'Amministrazione non poteva quindi negare in radice la convertibilità del titolo sulla base della disciplina sopravvenuta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023
“per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”; “i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19 comma 1.1 terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge”
La disciplina transitoria mantiene applicabile il regime previgente alle istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, non soltanto alle istanze di conversione. Ne deriva la conservazione della facoltà di convertire il permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, se sussistono gli altri presupposti di legge.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione previgente sanciva la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale; tale regime continua ad applicarsi, in forza della disciplina transitoria, alle istanze originarie presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale disposizione relativa al permesso di soggiorno per protezione speciale, cui si riferisce il regime transitorio di rinnovo e conversione previsto dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che mantiene il regime previgente per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore di una normativa restrittiva sulla convertibilità dei titoli di soggiorno deve essere riferita all'istanza originaria di rilascio del permesso e non alla successiva istanza di conversione.
- Quando l'istanza originaria per il riconoscimento della protezione speciale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, la disciplina previgente resta applicabile anche alla successiva domanda di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
- L'Amministrazione non può introdurre, mediante un'interpretazione restrittiva della disciplina transitoria, un ulteriore sbarramento temporale fondato sulla data di rilascio del permesso o sulla data della domanda di conversione, quando la legge individua quale elemento rilevante la presentazione dell'istanza originaria.
- L'interpretazione della disciplina transitoria deve evitare che l'applicazione della normativa sopravvenuta, obiettivamente più sfavorevole, faccia dipendere la posizione dello straniero dai tempi di trattazione amministrativa della domanda originaria.
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