Cassazione Civile, Ordinanza n. 37654/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da rapporti interni a un'associazione temporanea di imprese costituita per partecipare a una gara e poi coinvolta nella gestione di un servizio di trasporto pubblico locale. Una società ha agito per ottenere la restituzione di somme che l'altra avrebbe trattenuto in eccedenza in base a una scrittura privata del 6 dicembre 2005 e, secondo l'assunto attoreo, anche in base a un successivo accordo transattivo con la Regione. In particolare, l'attrice sosteneva che la mandataria, cui era stata affidata la gestione amministrativa, contabile e organizzativa del servizio, avrebbe dovuto cessare di applicare le percentuali di rimborso dopo il termine di nove mesi previsto per la trasformazione dell'ATI in consorzio stabile; inoltre contestava il calcolo delle trattenute anche sulle somme derivanti dal finanziamento regionale integrativo. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) falsa applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale, per avere la Corte d'appello ritenuto che il termine di nove mesi riguardasse solo la trasformazione dell'ATI e non anche l'affidamento della gestione; 2) violazione delle norme sulla condizione risolutiva, deducendo che il mancato avveramento della trasformazione in consorzio, imputabile alla controparte, avrebbe dovuto far operare la condizione ex art. 1359 c.c.; 3) errata interpretazione della clausola sul rimborso costi, per avere incluso nel calcolo anche gli importi derivanti dalla transazione regionale; 4) erronea esclusione dell'inadempimento della controparte e della conseguente responsabilità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa interpretazione della scrittura privata, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la dedotta condizione risolutiva era questione nuova, non trattata nei precedenti gradi. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, perché proponeva un diverso apprezzamento di merito sul meccanismo di calcolo pattuito, senza evidenziare un reale vizio ermeneutico. Il quarto motivo è stato assorbito dall'inammissibilità/rigetto dei precedenti, con conseguente mancato esame della pretesa responsabilità risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché il ricorso era successivo al 30 gennaio 2013, è stato disposto anche il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri legali di interpretazione del contratto non consentono, in cassazione, di sostituire la propria lettura del testo a quella del giudice di merito quando quest'ultima sia logicamente e giuridicamente motivata; il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di violazione dei canoni ermeneutici, non alla rivalutazione del fatto.
art. 1353 c.c.
La dedotta condizione risolutiva non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta trattata nei precedenti gradi di giudizio.
art. 1359 c.c.
La finzione di avveramento della condizione è invocabile solo in presenza di una condizione effettivamente dedotta e di una condotta della parte interessata contraria al suo avveramento; nel caso, la questione è stata ritenuta nuova e quindi non scrutinabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo esame del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 1218 c.c.
La censura di responsabilità per inadempimento è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi principali; non è stata quindi riconosciuta alcuna responsabilità risarcitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La norma ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del T.U. spese di giustizia, rendendo dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione dei canoni ermeneutici in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è insindacabile se sorretta da motivazione логica e coerente e se non si dimostra una concreta violazione dei criteri legali di interpretazione.
- La deduzione di una condizione contrattuale per la prima volta in cassazione è inammissibile quando la questione non risulti affrontata nei giudizi di merito.
- Una clausola che fissi un criterio di calcolo del corrispettivo va interpretata secondo il testo e la volontà complessiva delle parti; il dissenso sul risultato economico ottenuto non basta a integrare un vizio di legittimità.
- La censura di inadempimento e responsabilità risarcitoria resta assorbita se i motivi principali che sorreggono la decisione impugnata non superano il vaglio di ammissibilità o infondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37619/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37620/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37621/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37622/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37623/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37624/2022 del 23/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →