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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37654/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da rapporti interni a un'associazione temporanea di imprese costituita per partecipare a una gara e poi coinvolta nella gestione di un servizio di trasporto pubblico locale. Una società ha agito per ottenere la restituzione di somme che l'altra avrebbe trattenuto in eccedenza in base a una scrittura privata del 6 dicembre 2005 e, secondo l'assunto attoreo, anche in base a un successivo accordo transattivo con la Regione. In particolare, l'attrice sosteneva che la mandataria, cui era stata affidata la gestione amministrativa, contabile e organizzativa del servizio, avrebbe dovuto cessare di applicare le percentuali di rimborso dopo il termine di nove mesi previsto per la trasformazione dell'ATI in consorzio stabile; inoltre contestava il calcolo delle trattenute anche sulle somme derivanti dal finanziamento regionale integrativo. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) falsa applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale, per avere la Corte d'appello ritenuto che il termine di nove mesi riguardasse solo la trasformazione dell'ATI e non anche l'affidamento della gestione; 2) violazione delle norme sulla condizione risolutiva, deducendo che il mancato avveramento della trasformazione in consorzio, imputabile alla controparte, avrebbe dovuto far operare la condizione ex art. 1359 c.c.; 3) errata interpretazione della clausola sul rimborso costi, per avere incluso nel calcolo anche gli importi derivanti dalla transazione regionale; 4) erronea esclusione dell'inadempimento della controparte e della conseguente responsabilità risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa interpretazione della scrittura privata, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la dedotta condizione risolutiva era questione nuova, non trattata nei precedenti gradi. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, perché proponeva un diverso apprezzamento di merito sul meccanismo di calcolo pattuito, senza evidenziare un reale vizio ermeneutico. Il quarto motivo è stato assorbito dall'inammissibilità/rigetto dei precedenti, con conseguente mancato esame della pretesa responsabilità risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché il ricorso era successivo al 30 gennaio 2013, è stato disposto anche il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I criteri legali di interpretazione del contratto non consentono, in cassazione, di sostituire la propria lettura del testo a quella del giudice di merito quando quest'ultima sia logicamente e giuridicamente motivata; il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di violazione dei canoni ermeneutici, non alla rivalutazione del fatto.

  • art. 1353 c.c.

    La dedotta condizione risolutiva non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta trattata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 1359 c.c.

    La finzione di avveramento della condizione è invocabile solo in presenza di una condizione effettivamente dedotta e di una condotta della parte interessata contraria al suo avveramento; nel caso, la questione è stata ritenuta nuova e quindi non scrutinabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo esame del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 1218 c.c.

    La censura di responsabilità per inadempimento è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi principali; non è stata quindi riconosciuta alcuna responsabilità risarcitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La norma ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del T.U. spese di giustizia, rendendo dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione dei canoni ermeneutici in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è insindacabile se sorretta da motivazione логica e coerente e se non si dimostra una concreta violazione dei criteri legali di interpretazione.
  • La deduzione di una condizione contrattuale per la prima volta in cassazione è inammissibile quando la questione non risulti affrontata nei giudizi di merito.
  • Una clausola che fissi un criterio di calcolo del corrispettivo va interpretata secondo il testo e la volontà complessiva delle parti; il dissenso sul risultato economico ottenuto non basta a integrare un vizio di legittimità.
  • La censura di inadempimento e responsabilità risarcitoria resta assorbita se i motivi principali che sorreggono la decisione impugnata non superano il vaglio di ammissibilità o infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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