Cassazione Penale, Sentenza n. 43926/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 27/04/2021 che, in parziale riforma del tribunale di Grosseto, aveva riqualificato i fatti originariamente contestati in truffa e falso nel reato di appropriazione indebita aggravata (art. 61 n.11 cod.pen.), dichiarando prescrizione per le condotte sino al 18/05/2013 e condannando la ricorrente a mesi 5 di reclusione e Euro 400,00 di multa. La difesa deduceva, sinteticamente: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per diversa qualificazione del fatto senza considerare la condizione di procedibilità; vizio per difetto di querela rispetto alla riqualificazione in appropriazione indebita; mancata e carente motivazione sulla responsabilità e sull'impossessamento delle somme (mancanza della prova dell'appropriazione); omissione di pronuncia rispetto al reato di falso in scrittura privata ormai non punibile; vizi nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.), ritenendo i motivi manifestamente infondati o proposti senza interesse. In particolare: i primi due motivi mancavano di specificità e trascuravano che il procedimento era nato dalla querela di Tonali Danilo (amministratore della Amiata Pratiche s.r.l.), impedendo così il censimento valido in cassazione; la riqualificazione operata in appello non presentava vizio di correlazione imputazione-sentenza; le doglianze sulla prova configuravano mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità; il reato di falso risultava assorbito nella fattispecie di appropriazione (art. 646 cod.pen.) come chiarito dalla motivazione; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c), e))
Norme che disciplinano i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non soddisfacevano la specificità richiesta e non contestavano profili di legittimità rilevabili in questa sede, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 646 cod.pen.
Norma relativa all'appropriazione indebita; la Corte d'appello ha riqualificato le condotte in questa fattispecie e la Cassazione ha ritenuto corretta la riqualificazione, evidenziando che il falso contestato risultava strumentale e assorbito nella condotta appropriativa.
art. 61 n. 11 cod.pen.
Aggravante menzionata nella motivazione d'appello; la decisione di merito ha valutato la presenza dell'aggravante ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non mutasse la procedibilità originaria, che derivava dalla querela presentata.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso; il ricorso è stato riassunto ai sensi di tale disposizione ma la Corte ha rilevato carenze di specificità nelle censure.
art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.
Dispositivo che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicato nel caso per motivi manifestamente infondati o privi di interesse.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in sede d'appello è ammissibile se la diversa qualificazione è coerente con la ricostruzione fattuale e con le contestazioni svolte nelle fasi precedenti; ciò non comporta automaticamente vizio di procedibilità se il procedimento è nato da querela.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione globale del materiale probatorio: le censure che si limitano a proporre una valutazione alternativa delle prove sono inammissibili, salvo che non si configuri illogicità manifesta o travisamento della prova chiaramente deducibile dal dispositivo.
- Quando un reato di falso risulta strumentale alla consumazione di un altro reato (ad esempio l'appropriazione indebita), può essere ritenuto assorbito nella fattispecie principale; in tal caso non si impone una autonoma statuizione di condanna per il reato assorbito.
- Le questioni relative alla querela e alla procedibilità devono essere specificamente contestate: l'omissione o l'insufficienza di specificità può determinare l'inammissibilità del motivo per cassazione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente carente o la determinazione è arbitraria.
- Ricorsi ritenuti manifestamente infondati o temerari possono comportare, oltre al rigetto, l'imposizione di spese e contributi pecuniari (es. somme alla Cassa delle Ammende).
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