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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43926/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 27/04/2021 che, in parziale riforma del tribunale di Grosseto, aveva riqualificato i fatti originariamente contestati in truffa e falso nel reato di appropriazione indebita aggravata (art. 61 n.11 cod.pen.), dichiarando prescrizione per le condotte sino al 18/05/2013 e condannando la ricorrente a mesi 5 di reclusione e Euro 400,00 di multa. La difesa deduceva, sinteticamente: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per diversa qualificazione del fatto senza considerare la condizione di procedibilità; vizio per difetto di querela rispetto alla riqualificazione in appropriazione indebita; mancata e carente motivazione sulla responsabilità e sull'impossessamento delle somme (mancanza della prova dell'appropriazione); omissione di pronuncia rispetto al reato di falso in scrittura privata ormai non punibile; vizi nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.), ritenendo i motivi manifestamente infondati o proposti senza interesse. In particolare: i primi due motivi mancavano di specificità e trascuravano che il procedimento era nato dalla querela di Tonali Danilo (amministratore della Amiata Pratiche s.r.l.), impedendo così il censimento valido in cassazione; la riqualificazione operata in appello non presentava vizio di correlazione imputazione-sentenza; le doglianze sulla prova configuravano mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità; il reato di falso risultava assorbito nella fattispecie di appropriazione (art. 646 cod.pen.) come chiarito dalla motivazione; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c), e))

    Norme che disciplinano i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non soddisfacevano la specificità richiesta e non contestavano profili di legittimità rilevabili in questa sede, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 646 cod.pen.

    Norma relativa all'appropriazione indebita; la Corte d'appello ha riqualificato le condotte in questa fattispecie e la Cassazione ha ritenuto corretta la riqualificazione, evidenziando che il falso contestato risultava strumentale e assorbito nella condotta appropriativa.

  • art. 61 n. 11 cod.pen.

    Aggravante menzionata nella motivazione d'appello; la decisione di merito ha valutato la presenza dell'aggravante ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non mutasse la procedibilità originaria, che derivava dalla querela presentata.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso; il ricorso è stato riassunto ai sensi di tale disposizione ma la Corte ha rilevato carenze di specificità nelle censure.

  • art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.

    Dispositivo che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicato nel caso per motivi manifestamente infondati o privi di interesse.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in sede d'appello è ammissibile se la diversa qualificazione è coerente con la ricostruzione fattuale e con le contestazioni svolte nelle fasi precedenti; ciò non comporta automaticamente vizio di procedibilità se il procedimento è nato da querela.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione globale del materiale probatorio: le censure che si limitano a proporre una valutazione alternativa delle prove sono inammissibili, salvo che non si configuri illogicità manifesta o travisamento della prova chiaramente deducibile dal dispositivo.
  • Quando un reato di falso risulta strumentale alla consumazione di un altro reato (ad esempio l'appropriazione indebita), può essere ritenuto assorbito nella fattispecie principale; in tal caso non si impone una autonoma statuizione di condanna per il reato assorbito.
  • Le questioni relative alla querela e alla procedibilità devono essere specificamente contestate: l'omissione o l'insufficienza di specificità può determinare l'inammissibilità del motivo per cassazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente carente o la determinazione è arbitraria.
  • Ricorsi ritenuti manifestamente infondati o temerari possono comportare, oltre al rigetto, l'imposizione di spese e contributi pecuniari (es. somme alla Cassa delle Ammende).

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