Cassazione Penale, Ordinanza n. 24585/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva rigettato le doglianze dell'imputato e negato le attenuanti generiche, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina. I motivi dedotti erano due: con il primo si censurava la mancata riunione del procedimento ad altro giudizio pendente davanti alla stessa Corte territoriale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; con il secondo si lamentava la violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché sostanzialmente reiterativo di censure già proposte e congruamente respinte in appello, rilevando che la richiesta riunione avrebbe anche ritardato la definizione del processo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e congruo il diniego delle attenuanti facendo riferimento alla gravità del danno arrecato all'Erario, alla pericolosità dell'imputato e ai precedenti penali.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo sorregga con motivazione congrua e logica, valorizzando elementi negativi quali gravità del danno, pericolosità dell'imputato e precedenti penali.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e specificamente confutate dal giudice di merito.
- La richiesta di riunione di procedimenti non impone automaticamente l'accoglimento se il giudice di merito abbia spiegato che la riunione determinerebbe un irragionevole ritardo nella definizione del processo.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non illogica che faccia riferimento a elementi negativi della personalità e del fatto, quali gravità del pregiudizio economico, pericolosità e precedenti penali.
- La presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica sul punto delle attenuanti genera il rigetto della censura di violazione dell'art. 62-bis c.p. in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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