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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11299/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 04/02/2022 con cui, in applicazione dell'art. 444 c.p.p. e in continuazione con fatti già giudicati con sentenza del 03/04/2014, era stata applicata la pena per il delitto di usura e disposta la confisca del profitto del reato pari a euro 1.000. Il ricorrente censura l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 445 c.p.p. e 644 c.p., sostenendo che la somma confiscata corrispondeva a interessi usurari formalmente garantiti da una cambiale (capitale euro 2.000 + interessi euro 1.000), ma la cambiale, pur posta all'incasso, non era mai stata pagata dalla persona offesa; ergo, il profitto sarebbe inesistente e la confisca illegittima, inoltre la misura di sicurezza non sarebbe stata oggetto dell'accordo fra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura principale del ricorrente verte su profili di merito non specificamente allegati né asseverati nella sentenza impugnata, trasformando la doglianza in una questione di fatto non sindacabile in questa sede. Ha poi osservato che la cambiale vale come riconoscimento di debito e può essere utilizzata dal creditore per l'azione monitoria. Sul piano motivazionale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel patteggiamento, l'obbligo motivazionale del giudice rispetto alla confisca è collegato alla natura della sentenza e all'accordo tra le parti: il giudice non si limita a prendere atto del patto, ma la sua argomentazione è necessariamente correlata al negozio processuale. Nessun vizio motivazionale idoneo a far accogliere il ricorso è stato riscontrato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena emessa in questa forma vincola il giudice ma richiede comunque una motivazione adeguata, seppur parametrata alla natura dell'accordo tra le parti.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Regola il contenuto della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento); la censura collegata a detta norma che si traduce in valutazioni di merito può risultare inammissibile davanti alla Corte di legittimità se non specificamente dedotta.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sostanziale sul delitto di usura; qui invocata dal ricorrente in relazione alla presunta inesistenza del profitto confiscato, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione riguardasse fatti e valutazioni probatorie non sindacabili in questa sede.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di impugnazione per vizio di motivazione; la Corte ha richiamato che, in materia di patteggiamento, l'impugnazione per vizio di motivazione della parte relativa alla confisca è possibile ma l'obbligo motivazionale del giudice è calibrato alla specificità della sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e la misura da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione che si fondi su questioni di fatto o su valutazioni probatorie non specificamente dedotte nella pronuncia impugnata rischia l'inammissibilità: la Corte non riesamina il merito dei fatti.
  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice deve comunque motivare le scelte, ma l'obbligo motivazionale è limitato e strettamente connesso all'accordo tra le parti; le critiche generiche alla motivazione possono non essere sufficienti per accogliere il ricorso.
  • La cambiale costituisce riconoscimento di debito e può essere considerata elemento idoneo a fondare l'accertamento del profitto del reato o l'azione monitoria del creditore; l'assenza di pagamento della cambiale non comporta automaticamente l'inexistence del profitto ai fini della confisca, salvo puntuali contestazioni di fatto provate.
  • Se la confisca non è stata oggetto dell'accordo di patteggiamento, è possibile impugnarla per vizio di motivazione secondo le regole generali (art. 606 c.p.p.), ma occorre una censura precisa e fondata sulla motivazione resa dal giudice.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o fondati su profili procedurali o fattuali irrisolvibili in sede di legittimità possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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