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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40147/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la loro condanna per il delitto di frode assicurativa ex art. 642 c.p. Le censure principali erano: per Candita, (1) estinzione del reato per prescrizione (violazione degli artt. 157 e 161 c.p.), (2) improcedibilità dell'azione per querela tardiva (art. 124 c.p., art. 531 c.p.p.), (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'attività investigativa della compagnia di assicurazione (artt. 191, 192, 513, 533 c.p.p.); per Leo Gallone, (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dalla compagnia in assenza di contraddittorio, (2) vizio di motivazione rispetto alla posizione della ricorrente e al suo ruolo nella vicenda, (3) mancato riconoscimento d'ufficio della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sulla prescrizione, perché il calcolo del termine di prescrizione doveva tenere conto delle sospensioni per impedimento degli imputati e della sospensione prevista dall'art. 83, comma 1, dl. 18/2020; sull'improcedibilità per querela tardiva, perché la Corte territoriale aveva motivato che la società ebbe conoscenza del fatto solo con la relazione dell'agenzia investigativa; sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni, perché i documenti/confessioni stragiudiziali degli indagati sono acquisibili e utilizzabili nei confronti del dichiarante (mentre le affermazioni contra alios restano indiziari e devono essere corroborate). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Cassazione ha ritenuto inammissibile sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma incriminatrice centrale (frode in danno delle assicurazioni): il fatto contestato ai ricorrenti.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo della prescrizione; la Corte ha valutato i termini alla luce delle sospensioni previste.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 157 per questioni di prescrizione; la Corte ha considerato le sospensioni per impedimento e quelle derivanti dal dl. 18/2020.

  • art. 159, n. 3, cod. pen.

    Richiamato in relazione al limite di 60 giorni non superabili per l'impedimento dell'imputato nel computo delle sospensioni.

  • art. 83, comma 1, dl. 18/2020

    Fonte della sospensione straordinaria dei termini processuali per COVID: la sospensione dell'udienza ha determinato ulteriore sospensione del corso della prescrizione.

  • art. 124 cod. pen.

    Riferimento alla querela e alla sua tempestività rispetto ai termini; censura ritenuta infondata in considerazione della provenienza della conoscenza del fatto.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sull'improcedibilità per querela tardiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulle tempistiche di conoscenza del reato.

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione in dibattimento di documenti provenienti dall'imputato; la Corte ha confermato che confessionsi stragiudiziali sottoscritte dall'imputato possono essere acquisite e valutate nei suoi confronti.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni: la Corte ha richiamato che le affermazioni 'contra alios' contenute in confessioni sono meri indizi e richiedono riscontri.

  • artt. 191, 513, 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle difese per sostenere inutilizzabilità di atti e dichiarazioni acquisite dalla compagnia assicuratrice; la Corte ha ritenuto infondate tali censure alla luce della giurisprudenza sul valore delle dichiarazioni agli investigatori privati.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato il principio che la sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se era già applicabile al momento della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limite di devoluzione in Cassazione: impedisce di sollevare questioni non dedotte nei gradi precedenti quando la norma era già applicabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e somme a carico dei ricorrenti per ricorso inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato considerando tutte le sospensioni previste dalla legge e quelle derivanti da eventi straordinari (es. dl. 18/2020 per COVID); un errore nel conteggio può rendere infondato un'impugnazione per prescrizione.
  • Le dichiarazioni rese all'investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice possono avere natura di confidenza stragiudiziale e sono acquisibili e valutabili in giudizio nei confronti del dichiarante; le parti delle dichiarazioni 'contro altri' restano indiziarie e necessitano di riscontri.
  • Questioni processuali che incidono sulla utilizzabilità di prove devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito: non è ammesso sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che potevano essere proposte in appello (art. 606 c.p.p.).
  • La richiesta di riconoscimento d'ufficio di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) non è obbligo del giudice di merito se non è stata specificamente chiesta dalle parti; inoltre, la Cassazione non può valorizzare tale causa se il ricorso è inammissibile.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili espongono i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione del ricorso, a sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).

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