Cassazione Civile, Ordinanza n. 07630/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di leasing stipulati nel 2012 per impianti fotovoltaici. La società utilizzatrice ha chiesto la restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso, deducendo: l'errata inclusione del prezzo di riscatto nei piani di ammortamento e il calcolo di interessi su tale prezzo, nonostante la sua natura non debitoria e la facoltatività dell'opzione; l'applicazione di tassi diversi e più alti rispetto a quelli dichiarati; la nullità delle scritture private del 2013 che avevano rimodulato le clausole di indicizzazione, per difetto di causa concreta; la riconducibilità di tali pattuizioni a derivati OTC e la conseguente violazione della disciplina TUF; l'erroneo rifiuto di applicare la sanzione sostitutiva ex art. 117 TUB; l'omesso esame delle conseguenze dell'applicazione dell'opzione Euroswap e dell'indicazione di importi pagati a titolo di indicizzazione. La ricorrente ha quindi proposto nove motivi di cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto delle domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: quelli relativi al prezzo di riscatto e alla sua inclusione nel calcolo del tasso di leasing perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva spiegato che il prezzo di opzione rileva ai fini della determinazione del tasso di leasing quale tecnica di quantificazione dell'assetto economico complessivo del contratto; quelli sulla disciplina dell'art. 117 TUB perché, nel caso concreto, il tasso era comunque determinabile, non risultava provata una divergenza tra tasso pubblicizzato e tasso applicato tale da imporre la sanzione sostitutiva, e l'eventuale opacità contrattuale era stata ritenuta superabile; quelli sulla nullità delle scritture integrative per difetto di causa concreta perché la clausola floor e la rimodulazione dell'indicizzazione erano state ritenute espressione di un assetto economico lecito e non estranee alla causa del leasing; quello sull'opzione Euroswap perché non aveva colto la ratio della decisione di merito, fondata anche sul mancato specifico assolvimento dell'onere di censura e di prova. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia è stata esclusa perché i motivi di merito non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure risultavano eccedenti rispetto a quanto effettivamente deciso.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta non apparente né incomprensibile nei punti decisivi, perché il giudice di merito ha svolto un percorso argomentativo intellegibile sulla natura del leasing e sulla determinabilità del tasso.
art. 111 Cost.
È stato richiamato in relazione al requisito di motivazione, ritenuto soddisfatto dalla sentenza di merito.
art. 1282 c.c.
La doglianza sulla decorrenza degli interessi sul prezzo di riscatto è stata respinta perché il tema non era se il riscatto fosse o meno un debito in senso stretto, ma come esso incidesse sulla determinazione economica complessiva del leasing.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione delle clausole contrattuali sul riscatto; la Corte non ha ravvisato errori interpretativi decisivi.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
art. 117 TUB
La sanzione sostitutiva opera solo quando manchi la pattuizione del tasso o vi siano clausole nulle richiamanti usi o prevedenti condizioni peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate; nel caso concreto il tasso era determinabile e l'opacità non bastava a imporre la sostituzione automatica.
art. 23 TUF
La doglianza sulla nullità delle pattuizioni come derivati OTC è stata respinta perché le clausole di indicizzazione nel leasing non alterano la natura o la causa del contratto e non integrano, di per sé, un derivato implicito.
art. 21 TUF
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'immeritevolezza delle pattuizioni; la Corte ha escluso che le clausole di indicizzazione fossero prive di causa tipica o immeritevoli di tutela.
art. 1322 c.c.
È stata richiamata la giurisprudenza che esclude l'immeritevolezza di clausole di indicizzazione nel leasing, se inserite come meccanismo di regolazione del corrispettivo.
art. 102, comma 7, d.P.R. 917/1986
Invocato per sostenere l'autonomia economica della quota interessi nei canoni di leasing; la Corte non ha accolto l'argomento ai fini della nullità o della sanzione ex art. 117 TUB.
art. 644 c.p.
Richiamato dalla ricorrente in tema di usura; la Corte non ha ravvisato che la controversia imponesse una diversa qualificazione tale da superare la disciplina sul tasso leasing e sulla sua determinabilità.
art. 1, comma 136, L. 124/2017
È stata richiamata come norma che disciplina i criteri di determinazione dei canoni di leasing, ma non è stata interpretata nel senso di escludere il rilievo del prezzo di opzione nel calcolo economico complessivo del contratto.
art. 1, comma 138, L. 124/2017
La previsione sulla ripartizione delle somme in caso di risoluzione non è stata letta come prova che il prezzo di riscatto non possa rilevare nel meccanismo di determinazione del tasso di leasing.
art. 342 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non individuava correttamente l'oggetto della critica rispetto alla ratio decidendi della sentenza di merito.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile quando la critica non risultava specificamente indirizzata alla statuizione effettivamente posta a base della decisione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario il prezzo di riscatto può rilevare, ai fini della determinazione del tasso di leasing, come elemento del complessivo assetto economico dell'operazione, senza che ciò significhi che esso sia già un debito attuale dell'utilizzatore durante la vigenza del contratto.
- La censura di motivazione apparente o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può limitarsi a riproporre la propria tesi di merito: occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- La sanzione sostitutiva ex art. 117 TUB opera solo se il tasso o le condizioni non siano pattuiti o risultino non determinabili, oppure se ricorrano clausole nulle nei casi tipizzati dalla norma; non basta un'eventuale opacità redazionale se il costo dell'operazione è comunque ricostruibile dal testo contrattuale.
- Nel contratto di leasing le clausole di indicizzazione del canone, se inserite come meccanismo oggettivo di adeguamento del corrispettivo, non mutano di per sé la causa del contratto né lo trasformano in un derivato OTC soggetto automaticamente alla disciplina TUF.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione è inidoneo se non censura tutte le rationes che sorreggono la pronuncia.
- L'omessa specifica indicazione e prova degli importi asseritamente pagati in eccedenza impedisce l'accoglimento della domanda restitutoria, e la censura in cassazione deve individuare con precisione la statuizione effettivamente contestata.
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