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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15010/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva concesso a un'altra società, per novanta giorni, un terreno da utilizzare come area di cantiere, con obbligo dell'utilizzatrice di eseguire alcune opere a corrispettivo dell'occupazione. La proprietaria assumeva che l'utilizzatrice fosse rimasta inadempiente perché il terreno non era stato restituito e perché sull'area era intervenuto un sequestro penale per discarica non autorizzata. Dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società utilizzatrice, la proprietaria domandava la restituzione del terreno e l'ammissione al passivo per varie voci, tra cui un privilegio per rifiuti speciali da bonificare, il valore di opere edili contrattualmente assunte e un'indennità di occupazione. Il giudice delegato ammetteva il credito solo in misura ridotta e il tribunale respingeva l'opposizione. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 1267, 1218 e 1223 c.c., sostenendo: 1) che il tribunale avesse invertito l'onere della prova nel rigettare la domanda di ammissione al passivo e nel non valorizzare il giudizio ordinario di risoluzione del contratto; 2) che erroneamente fosse stata negata la rivendica, poiché spettava alla procedura provare l'avvenuta restituzione del bene e la mancata acquisizione del terreno all'attivo non equivaleva a riconsegna ai proprietari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla pretesa inversione dell'onere probatorio, perché non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata soprattutto sulla corresponsabilità penale del legale rappresentante della ricorrente per una discarica non autorizzata relativa al bene. Ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui pretendeva di opporre alla procedura l'inadempimento della società insolvente ai fini risarcitori, affermando che la risoluzione del contratto produce effetti costitutivi solo con la sentenza che l'accoglie e che, in materia concorsuale, la situazione giuridica del creditore si cristallizza all'apertura della procedura, salvo gli effetti della trascrizione o della clausola risolutiva espressa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il tribunale aveva accertato che il bene non era mai stato inventariato nell'attivo della procedura, sicché la domanda di rivendica era priva di oggetto; inoltre non risultava provato che il dissequestro implicasse la permanenza della detenzione in capo alla società poi assoggettata alla procedura. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge.

  • art. 1267 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un'applicazione autonoma nel merito della decisione.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità contrattuale e inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile da inadempimento.

  • art. 2764 c.c.

    richiamato solo per il privilegio invocato sul credito relativo ai rifiuti speciali da bonificare.

  • art. 51, comma 3, d.lgs. n. 22/1997

    richiamato dal decreto impugnato come base del concorso nel delitto di discarica non autorizzata valorizzato nella motivazione di merito.

  • art. 72, quinto comma, l. fall.

    richiamato per il principio secondo cui, salvo trascrizione o clausola risolutiva espressa, la risoluzione contrattuale rileva nel concorso solo se la sentenza è intervenuta e passata in giudicato prima dell'apertura della procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma sviluppa censure che presuppongono una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • Nelle controversie soggette a procedura concorsuale, la risoluzione del contratto ha natura costitutiva e i suoi effetti non possono essere fatti valere nel concorso se la pronuncia non è intervenuta e passata in giudicato prima dell'apertura della procedura, salvo gli effetti della trascrizione nei casi previsti e salvo l'operatività di una clausola risolutiva espressa.
  • La mera allegazione dell'inadempimento della controparte non basta, da sola, a fondare pretese risarcitorie o restitutorie opponibili alla procedura, quando la situazione giuridica rilevante non si sia consolidata prima dell'apertura del concorso.
  • La domanda di rivendica è inammissibile o comunque priva di oggetto quando il bene non risulta mai entrato nell'attivo inventariato della procedura, mancando il presupposto della separazione del bene dalla massa.
  • Ai fini dell'accoglimento della rivendica o della pretesa restitutoria non basta dimostrare che il bene non sia stato acquisito all'attivo; occorre anche che risulti provato il concreto rapporto di detenzione o disponibilità in capo alla procedura al momento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

Testo integrale

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