Cassazione Civile, Ordinanza n. 19420/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, deducendo di non avere ricevuto la notificazione di due cartelle riguardanti, rispettivamente, tributi per il periodo d'imposta 2001 e per i periodi d'imposta 2002-2005. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la CTR del Lazio aveva accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 139 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la cartella notificata a mani del portiere sarebbe stata nulla perché priva della prova delle vane ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l'atto e lamentando anche un'asserita inversione, da parte della CTR, dei numeri delle cartelle; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973 e vizio motivazionale, censurando la declaratoria di novità della doglianza relativa alla mancanza dell'avviso di ricevimento e sostenendo di averla già sollevata in primo grado, oltre a richiamare il termine di notifica dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per le notifiche delle cartelle eseguite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 a mezzo posta, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella dell'art. 139 c.p.c.; di conseguenza, quando il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non sono richieste le formalità proprie della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, né la prova delle vane ricerche. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva correttamente prospettato la violazione della norma processuale rilevante in tema di novità della questione nel giudizio tributario e non aveva trascritto il contenuto del ricorso introduttivo, impedendo alla Corte di verificare se la doglianza sull'avviso di ricevimento fosse stata effettivamente proposta in primo grado. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese di lite e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
per la notifica delle cartelle mediante posta si segue la disciplina del servizio postale ordinario; non si applicano le formalità previste per la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 139 c.p.c.
le regole sulle vane ricerche dei soggetti legittimati alla ricezione non sono richieste quando la cartella è notificata a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
viene richiamato per affermare che, nelle notificazioni a mezzo posta, opera la disciplina postale ordinaria e non la legge n. 890/1982.
l. 20 novembre 1982, n. 890
non si applica alla notificazione della cartella eseguita a mezzo posta dall'agente della riscossione; riguarda la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 43, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della notifica dell'atto presupposto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sua mancata evocazione nel motivo ha contribuito a rendere inammissibile la censura sulla novità della questione in appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono stati i parametri di ricorso invocati per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la validità della consegna va valutata secondo la disciplina del servizio postale ordinario; non si applicano automaticamente le formalità previste per la notificazione dell'ufficiale giudiziario, comprese le vane ricerche di cui all'art. 139 c.p.c.
- Quando la cartella è notificata a persona diversa dal destinatario secondo il regime dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, le indicazioni richieste per l'avviso di ricevimento sono quelle proprie della raccomandata ordinaria, non quelle della notificazione ex art. 139 c.p.c. o della l. n. 890/1982.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la novità di una questione nel processo tributario deve essere formulata in modo completo, richiamando la norma processuale pertinente e trascrivendo gli atti necessari a verificare se la questione sia stata davvero proposta in precedenza; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La doglianza che presupponga un diverso accertamento in fatto rispetto a quanto statuito dal giudice di merito non può essere accolta se la relativa statuizione non è specificamente censurata e resta, quindi, coperta da giudicato interno.
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