Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13433/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione di diritto da un concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, conseguente alla mancata presentazione alle prove di efficienza fisica del 16 dicembre 2025, nonché diniego del differimento e disposizioni del bando relative alle prove fisiche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione di diritto dal concorso, deducendo di non essersi presentato alle prove di efficienza fisica per un legittimo impedimento, documentato e comunicato all'Amministrazione. Ha contestato la nota ministeriale che aveva negato il differimento oltre l'ultima seduta prevista dal calendario concorsuale e gli atti della commissione relativi alla mancata presentazione. Ha inoltre censurato l'art. 12, comma 7, del bando e l'art. 17, comma 2, del d.m. n. 168/2022, nella parte in cui consentivano il differimento soltanto nell'ambito del calendario già fissato, senza prevedere la possibilità di una convocazione successiva in caso di forza maggiore o di impedimento non dipendente dalla volontà del candidato. Il ricorrente ha altresì contestato la mancata esenzione dalle prove di efficienza fisica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, la mancata previsione di prove differenziate in relazione all'età e la legittimità delle disposizioni regolamentari e concorsuali impugnate. Infine, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'esonero dalle prove fisiche oppure, in subordine, la riconvocazione per lo svolgimento delle prove parametrate all'età e, comunque, l'ammissione alle successive fasi concorsuali.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative all'esclusione, al diniego di differimento, alla disciplina delle prove di efficienza fisica e alla legittimità del bando e dei regolamenti. Nel corso della camera di consiglio del 21 luglio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché non si era presentato a sostenere la prova orale alla quale era stato ammesso con riserva. Il Collegio ha ritenuto che la parte possa disporre dell'azione fino al momento della decisione e dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione di tale interesse. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell'andamento complessivo della vicenda e della materia controversa.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 100 c.p.c.

    è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio

    L'interesse ad agire deve permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta perdita impedisce la prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 12, comma 7, del bando di concorso

    I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

    La disposizione costituiva la base dell'esclusione contestata, ma la sua legittimità non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 17, comma 2, d.m. n. 168/2022

    I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un’altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

    La disposizione regolamentare era stata impugnata nella parte relativa ai limiti temporali del differimento, ma non è stata scrutinata nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta per la decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione di tale interesse.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.