Cassazione Penale, Sentenza n. 5494/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/05/2023 con la quale, in sede esecutiva, il Tribunale di Napoli ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 26/06/2015. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 172 e 173 c.p., sostenendo che, alla data dell'accertamento del mancato adempimento (informativa del 05/04/2022), la pena era già estinta per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 173 c.p., decorrente dall'inutile scadenza del termine assegnato per la demolizione delle opere abusive (novanta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, irrevocabile dal 21/09/2015).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto che, sebbene la frazione di pena relativa alla contravvenzione potesse risultare estinta per decorso del termine, non poteva dirsi estinta la pena relativa al delitto; l'estinzione della pena applicata per la contravvenzione non comporta automaticamente l'eliminazione della condizione (demolizione delle opere) cui era subordinata la sospensione condizionale riferita anche al delitto. Pertanto la revoca del beneficio era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 172 c.p.
quinto comma (richiamato dall'ultimo comma dell'art. 173)
Regola il decorso e il computo degli effetti della sentenza/pena in presenza di più reati; il Collegio rileva che il richiamo non fa scattare automaticamente l'estinzione della condizione sospensiva per tutti i reati quando la pena di uno di essi si estingue
art. 173 c.p.
primo comma (e richiamo al quinto comma)
Disciplina l'estinzione della pena per prescrizione e i termini; il ricorrente invocava il termine quinquennale per l'estinzione, ma la Corte ha distinto tra le frazioni di pena riferibili a reati diversi, escludendo l'effetto estintivo automatico sulla condizione collegata al delitto
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena è stata pronunciata ai sensi del rito abbreviato concordato (patteggiamento)
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità o della dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso; è stato richiamato per irrogare le spese e la somma alla Cassa delle ammende
art. 81, comma secondo c.p.; art. 349 c.p.; art. 44 D.P.R. n. 380/2001
Norme richiamate in relazione al reato (concorso di reati: violazione di sigilli, violazioni edilizie, applicazione della continuazione e della normativa edilizia)
D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso (procedimento ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n.137/20)
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, Monosi)
Principio indicato dalla dottrina/giurisprudenza sul decorso del termine prescrizionale della pena eseguibile dopo il verificarsi della condizione; il Collegio distingue il caso Monosi dal presente perché qui la sospensione era stata concessa per più reati, compreso un delitto
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Citata in relazione alla possibilità che l'inammissibilità del ricorso sia imputabile a colpa del ricorrente e quindi all'onere delle spese
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è concessa per più reati (es. contravvenzione e delitto), l'estinzione della pena relativa a uno solo dei reati non estingue automaticamente la condizione cui è subordinata la sospensione riferita agli altri reati.
- Nel valutare l'estinzione della pena per decorso del termine (art. 173 c.p.) occorre distinguere la sorte delle singole frazioni di pena riferibili a ciascun reato; non sempre l'estinzione di una frazione produce effetti sulle misure o condizioni collegate ad altre frazioni.
- La revoca del beneficio della sospensione può essere legittima anche se parte della pena è estinta, quando permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato che la condizione mirava a rimuovere (ad es. opere abusive non demolite).
- In casi di dubbio sul decorso dei termini per l'estinzione della pena o sull'applicabilità delle norme in caso di concorso di reati, è opportuno agire prontamente (adempire alla condizione) o richiedere provvedimenti precautelari/clarificatori al giudice per evitare la revoca del beneficio.
- I ricorsi che risultano manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende; va valutata la necessità di parte specialistica per questioni tecnico-giuridiche complesse.
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