Cassazione Penale, Sentenza n. 20619/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 9/03/2024; la Corte di appello l'aveva dichiarata inammissibile per mancato deposito, insieme all'atto di appello, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di tale norma, evidenziando che la elezione di domicilio risultava già nei verbali (in sede di udienza di convalida) e che la giurisprudenza ammette la sufficienza di una elezione precedente purché richiamata e individuabile
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato l'appello inammissibile. Le Sezioni Unite, intervenute con pronunce indicate nel giudizio, hanno chiarito che: (i) la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (abrogata dalla legge 9/8/2024, n.114) si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; (ii) è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla collocazione nel fascicolo, tale da permetterne l'immediata individuazione. Nel caso esaminato l'appello richiamava specificamente l'elezione di domicilio presso il difensore, la Corte di appello aveva reperito tale atto nel verbale e aveva comunque instaurato il contraddittorio; pertanto la dichiarazione di inammissibilità era infondata. Trasmettere gli atti alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiedeva, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/eletto nel fascicolo tale da consentirne l'immediata individuazione (interpretazione fornita dalle Sezioni Unite)
legge 9 agosto 2024, n. 114
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; le Sezioni Unite hanno precisato che l'abrogazione si applica alle impugnazioni proposte dal 25/08/2024 in poi, mentre le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 restano soggette alla disciplina previgente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti di enunciazione del motivo in cassazione; la motivazione del ricorso è stata ammessa nei limiti previsti da tale disposizione
Ordinanza n. 26458/2024, Sezione Quinta (Corte di Cassazione)
Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull'ambito temporale di applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, e sull'interpretazione circa la sufficienza del richiamo in atti dell'elezione di domicilio
Pronuncia delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024
Sezioni Unite, 24 ottobre 2024
Hanno deciso che: (i) la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; (ii) è sufficiente un richiamo espresso e specifico nell'impugnazione alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo per soddisfare il requisito
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il 24/08/2024, si applicava l'art. 581, comma 1-ter (ora abrogato); per le impugnazioni successive si applica la disciplina nuova.
- Non è sempre necessario allegare materialmente la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione: è sufficiente che l'atto contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione e indichi la sua collocazione nel fascicolo in modo da consentirne l'immediato reperimento.
- Il requisito richiesto mira a garantire la possibilità di notificazione; se il richiamo consente l'immediata individuazione del luogo di notifica, l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile per mancato deposito.
- Il difensore, per sicurezza, dovrebbe sempre indicare nell'atto di impugnazione la data e il verbale in cui è contenuta la elezione di domicilio o allegare copia della dichiarazione; ciò evita contestazioni e agevola il reperimento.
- La Corte di appello, prima di dichiarare inammissibile l'appello per difetto formale, deve verificare l'effettiva impossibilità di individuare la dichiarazione/eletto nel fascicolo; la presenza in atti e il fatto che sia stato instaurato il contraddittorio sono elementi favorevoli all'ammissibilità.
- In caso di abrogazioni normative intervenute successivamente, è necessario verificare la data di proposizione dell'impugnazione per determinare quale disciplina sia applicabile.
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