Sentenza del 17/03/2017 n. 6953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003. Gli accertamenti avevano ricostruito un maggior volume d'affari ai fini IVA e un maggior valore della produzione ai fini IRAP sulla base dello scostamento dallo studio di settore SG81U, con conseguente maggior reddito di partecipazione imputato ai soci. Il primo motivo di ricorso denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché la CTR si era limitata a dichiarare di condividere integralmente la decisione di primo grado senza riprodurne le argomentazioni né confrontarsi autonomamente con i motivi di appello. Il secondo motivo, relativo a un vizio di motivazione, è stato ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando nulla la sentenza impugnata per motivazione apparente. Ha precisato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello richiama in modo comprensibile le argomentazioni della sentenza precedente e svolge una propria, anche sintetica, valutazione rispetto ai motivi di impugnazione. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a un richiamo generico alla sentenza di primo grado, senza consentire di individuare il percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per vizi della motivazione
La sentenza è nulla quando la motivazione è meramente apparente e non consente di comprendere le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Impongono che la sentenza tributaria contenga una motivazione effettiva e applicano tali requisiti anche alla decisione della Commissione tributaria regionale.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Richiede una redazione concisa della sentenza, ma la concisione non può tradursi nell'assenza delle ragioni della decisione.
Studio di settore SG81U
È stato utilizzato dall'Agenzia delle Entrate come parametro per ricostruire maggiori ricavi e maggiore valore della produzione; la Cassazione, tuttavia, non ha deciso nel merito della validità dell'accertamento, limitandosi al vizio di motivazione della sentenza regionale.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado, ma deve rendere comprensibili le argomentazioni richiamate e spiegare perché esse sono compatibili con i motivi di appello.
- Il semplice richiamo generico alla sentenza precedente, anche accompagnato dalla dichiarazione di condividerla integralmente, costituisce motivazione apparente se non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice.
- Quando la sentenza è cassata per motivazione apparente, la Corte di cassazione normalmente non decide il merito, ma rinvia la causa a un diverso collegio affinché pronunci una nuova decisione adeguatamente motivata.
- La cassazione della sentenza per un vizio processuale o motivazionale non equivale necessariamente alla vittoria definitiva dell'Amministrazione sul merito dell'accertamento: nel giudizio di rinvio dovranno essere nuovamente esaminate le questioni sostanziali.
- La concisione della motivazione è ammessa, ma deve comunque esistere un percorso logico e giuridico verificabile, soprattutto quando il giudice d'appello conferma integralmente la decisione impugnata.
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