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Sentenza

Sentenza n. 4637/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (pratica -OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202301220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per mancata integrazione nella comunità nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992. Con un'unica articolata censura ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che il Ministero si sarebbe limitato a menzionare segnalazioni e precedenti penali senza verificarne adeguatamente la gravità e senza considerare il carattere risalente di alcuni fatti, nonché l'uscita dal territorio nazionale del fratello convivente, già pregiudicato. Il diniego era fondato su una condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali, su precedenti di polizia per porto abusivo di armi, guida senza patente e falsità ideologica, nonché sulla detenzione domiciliare del fratello presso l'abitazione del ricorrente, terminata dopo la presentazione della domanda. Il provvedimento rilevava inoltre l'omessa indicazione dei precedenti nella domanda di cittadinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha affermato che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione della cittadinanza comporta un'ampia valutazione discrezionale dell'integrazione dello straniero e della sua capacità prognostica di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Nel caso concreto il Ministero non ha applicato un automatismo preclusivo fondato sui precedenti penali, ma ha valutato unitariamente una pluralità di elementi, comprendenti la condanna non contestata, ulteriori precedenti di polizia, la posizione del fratello convivente e l'omessa dichiarazione dei precedenti nella domanda. Il giudice ha ritenuto legittima la considerazione anche di fatti risalenti e delle risultanze penali indipendentemente dal loro esito processuale, poiché rilevanti per il giudizio amministrativo sull'affidabilità sociale e sull'integrazione futura, non per l'irrogazione di una sanzione penale. La valutazione ministeriale è stata considerata non manifestamente illogica e, pertanto, non sindacabile nel merito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La residenza legale in Italia per il periodo minimo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza; la concessione rimane oggetto di ampia discrezionalità amministrativa.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'amministrazione può formulare un giudizio complessivo sull'integrazione e sull'affidabilità sociale dello straniero considerando condizioni familiari, condotta personale e rispetto delle regole di convivenza, senza essere vincolata da un automatismo derivante dalla sola esistenza di precedenti penali.
  • Le risultanze penali e di polizia possono essere valutate negativamente anche indipendentemente dall'esito dei procedimenti, quando siano utilizzate non per sanzionare il richiedente, ma per formulare una prognosi sul suo grado di assimilazione dei valori della comunità nazionale e sulla futura integrazione.
  • Nel giudizio complessivo sull'integrazione possono essere considerati anche fatti risalenti al periodo precedente al decennio di osservazione, purché inseriti in una valutazione globale e non isolata della personalità del richiedente.
  • L'omessa indicazione dei precedenti penali nella domanda di cittadinanza può concorrere autonomamente, anche a prescindere dalla configurabilità del reato di falso, a fondare il rigetto della domanda.
  • La valutazione ministeriale sull'integrazione dello straniero è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità; non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale di merito quando risulti fondata su una pluralità di elementi concretamente esaminati.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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