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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03271/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un arbitrato societario promosso ai sensi della clausola compromissoria statutaria di una società poi trasformata da spa a srl. Il lodo aveva: accertato che una società partecipante al capitale non aveva diritto di prelazione sulla partecipazione sociale; ritenuto legittima l’intestazione della partecipazione in capo all’altra società; e condannato il ricorrente al risarcimento del danno, qualificandolo come amministratore di fatto della società e attribuendogli atti di gestione che avrebbero ridotto il valore della partecipazione della società resistente. La Corte d’appello aveva respinto le impugnazioni del lodo. In cassazione il ricorrente deduceva cinque motivi: 1) violazione dell’art. 829 c.p.c. e della disciplina transitoria del d.lgs. 40/2006, sostenendo che il lodo fosse impugnabile per violazione di norme di diritto perché la clausola arbitrale era stata prevista originariamente nello statuto del 2006 e non sarebbe stata validamente esclusa la censura di merito; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di carenza di legittimazione della società resistente, asseritamente cancellata dal registro imprese e poi reiscritta; 3) violazione degli artt. 829 e 823 c.p.c. per avere gli arbitri deciso ultra vires sul ruolo di amministratore di fatto e sulla relativa responsabilità; 4) difetto di motivazione e violazione delle regole sull’onere e valutazione della prova in relazione all’accertamento dell’amministrazione di fatto; 5) difetto di motivazione e violazione delle medesime regole probatorie in relazione alla prova del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto, affermando che, dopo la riforma del 2006, l’impugnazione per errores in iudicando è esclusa salvo espressa previsione delle parti o della legge; nel caso concreto la clausola statutaria, formulata nel 2014, prevedeva che l’arbitro decidesse in via rituale secondo diritto con decisione "inappellabile", sicché era corretta l’esclusione della censura di merito. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sull’omessa pronuncia relativa alla legittimazione della società resistente, osservando che la questione era stata comunque esaminata, sia pure in relazione alla posizione dell’altra impugnante, e che nel giudizio di impugnazione del lodo non possono essere rilevati d’ufficio motivi non dedotti. Quanto al preteso eccesso di potere degli arbitri, la Corte ha ritenuto che l’interpretazione della clausola compromissoria compiuta dagli arbitri e confermata dalla Corte d’appello fosse corretta: in arbitrato societario la clausola può estendersi anche alle controversie concernenti l’amministratore di fatto, soggetto che, per la funzione effettivamente svolta, può essere destinatario delle previsioni statutarie e della responsabilità degli amministratori. Le ultime censure, dirette a contestare l’accertamento dell’amministrazione di fatto, la prova della responsabilità e la quantificazione del danno, sono state dichiarate inammissibili perché implicavano un riesame del merito, non consentito una volta esclusa l’impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    comma 2; comma 3; comma 1, nn. 4, 5, 9, 11

    Dopo la riforma del d.lgs. 40/2006 l’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto è in generale esclusa, salvo espressa previsione delle parti o della legge; nel giudizio di impugnazione del lodo il controllo è vincolato ai vizi tipici dedotti.

  • art. 27 d.lgs. 40/2006

    La nuova disciplina dell’impugnazione del lodo si applica ai procedimenti arbitrali in cui la domanda sia stata proposta dopo l’entrata in vigore della riforma, ma per stabilire se sia deducibile l’errore di diritto occorre guardare alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulti comunque esaminata e superata dalla decisione su altra questione incompatibile; inoltre il giudice dell’impugnazione del lodo non può rilevare d’ufficio motivi non dedotti, salvo i casi espressamente ammessi.

  • art. 823 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 2, n. 3

    Rileva in tema di motivazione del lodo e dei vizi deducibili in impugnazione, ma il controllo di legittimità non consente di riesaminare il merito della valutazione arbitrale.

  • art. 808 quater c.p.c.

    In caso di dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta estensivamente nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

  • art. 34 d.lgs. 5/2003

    In arbitrato societario la clausola compromissoria vincola per effetto dell’accettazione dell’incarico; la clausola statutaria può operare anche nei confronti degli amministratori, inclusi quelli di fatto, in ragione della funzione concretamente svolta.

  • art. 2392 c.c.

    L’amministratore di fatto, quale soggetto che eserciti in concreto funzioni gestorie, è assoggettato alla responsabilità prevista per gli amministratori.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove non sono scrutinabili in cassazione quando richiedono un nuovo apprezzamento del fatto e delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    La contestazione sull’onere e sulla valutazione della prova è inammissibile se mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dai giudici di merito e dagli arbitri.

Massime di principio

  • Nel sistema arbitrale successivo al d.lgs. 40/2006, l’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sul merito è ammissibile solo se la possibilità di tale censura risulta espressamente prevista dalla convenzione arbitrale o dalla legge; il mero silenzio delle parti non consente più, di regola, il controllo sul merito di diritto.
  • Ai fini della disciplina intertemporale dell’art. 829 c.p.c., la verifica sull’ammissibilità dell’impugnazione per errores in iudicando va compiuta con riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, non alla sola data di proposizione dell’arbitrato.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo, la corte di appello è vincolata ai motivi tipici dedotti e non può rilevare d’ufficio vizi non prospettati, salvo i casi espressamente ammessi; la questione è ammissibile come omessa pronuncia solo se effettivamente non esaminata e non già se decisa implicitamente o assorbita.
  • La clausola compromissoria statutaria in materia societaria, se formulata in modo ampio, può ricomprendere anche le controversie relative alla responsabilità dell’amministratore di fatto, poiché chi esercita in concreto funzioni gestorie può essere destinatario delle regole statutarie e della responsabilità connessa alla carica sostanziale.
  • In sede di legittimità avverso la decisione sull’impugnazione del lodo, non è consentito alla Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito o degli arbitri sulla ricostruzione dei fatti, sulla prova della gestione di fatto o sulla quantificazione del danno, salvo che emergano vizi processuali o motivazionali specifici e dedotti nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniArbitrato
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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