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Sentenza

Sentenza n. 5765/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’8 ottobre 2025 per l’attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sull’istanza e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’istanza riguardava il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione aveva nel frattempo attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento presso la Sede diplomatica per il 20 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta satisfattiva della pretesa azionata, senza necessità di ulteriori statuizioni sull’obbligo di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito dell’attivazione del procedimento amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del procedimento e, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, anche senza che sia ancora definito il procedimento sostanziale sul rilascio del visto.
  • La compensazione delle spese può essere disposta valutando la durata dell’inerzia amministrativa, il tempo intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento complessivo dell’amministrazione; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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