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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04945/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sulla dedotta novità della censura rispetto ai motivi di appello; dall'altro, sulla ritenuta correttezza della qualificazione del profitto ingiusto anche quando consista nella ricezione di Bitcoin.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione alla qualificazione dell'ingiusto profitto nel reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. La censura contestava, in sostanza, che la ricezione di Bitcoin sul proprio conto corrente potesse integrare il profitto ingiusto richiesto dalla fattispecie. La Corte ha rilevato che la questione non era stata oggetto dei motivi di appello, né risultava specificamente dedotta in sede di impugnazione; ha inoltre osservato che, comunque, la ricezione di Bitcoin a seguito di artifici e raggiri integra pienamente l'ingiusto profitto, trattandosi di un vantaggio patrimoniale o comunque di altra utilità ottenuta tramite inganno.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    L'ingiusto profitto può consistere in qualsiasi vantaggio patrimoniale o altra utilità conseguita mediante artifici o raggiri, senza che sia necessario che si traduca in una somma di denaro avente corso legale.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato solo indirettamente per la nozione di ingiusto profitto, con rinvio alla giurisprudenza sulla truffa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che introduca per la prima volta una questione non trattata nei motivi di appello, salvo che risulti specificamente devoluta in precedenza.
  • Ai fini della frode informatica, l'ingiusto profitto non richiede necessariamente l'acquisizione di denaro contante o di valuta avente corso legale; è sufficiente qualsiasi utilità economicamente apprezzabile ottenuta mediante l'inganno.
  • La ricezione di criptovaluta su un conto o in un asset digitale, se conseguente ad artifici o raggiri, può integrare il profitto ingiusto richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale

Testo integrale

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