Sentenza del 03/03/2020 n. 1242 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società non operativa - Pregresso fallimento - Patrimonio immobiliare - Quasi integrale cessione - Successivo ritorno bonis -- Immobile superstite - Stato degrado abbandono - Rileva - Perdita sistemica - Sussiste - Istanza disapplicativa - Tempestiva presentazione - Credito Iva - Avvenuta cessione - Soggetto cessionario - Mancato incasso - Ente impositore - Opposizione diniego - Rileva - Oggettiva illegittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittimo il diniego dell'Amministrazione: la società aveva tempestivamente evidenziato la non applicabilità delle norme sulle società non operative per effetto della perdita sistemica, dimostrata dall'essere rimasta con un unico immobile in stato di grave degrado e abbandono. Il diniego al rimborso del credito IVA (anche dopo la cessione del credito e il mancato incasso da parte del cessionario) è stato annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ceduto il credito IVA prima del fallimento; dopo la procedura fallimentare era rimasta proprietaria quasi esclusivamente di un unico immobile in grave stato di degrado e abbandono. Con istanza disapplicativa la società ha tempestivamente contestato l'applicazione della disciplina sulle società non operative invocando una 'perdita sistemica' che escludeva l'operatività. L'Amministrazione ha negato il rimborso anche in relazione alla cessione del credito e al mancato incasso da parte del cessionario.
Norme richiamate
art. 30, l. 724/1994
La norma concernente la disciplina sulle società non operative non può essere applicata quando ricorra una perdita sistemica che dimostri l'effettiva impossibilità di operare; in tale situazione l'Amministrazione non può legittimamente negare il rimborso del credito IVA, nemmeno in presenza di una precedente cessione del credito e del mancato incasso da parte del cessionario, se la situazione di fatto e la tempestiva istanza disapplicativa dimostrano la non operatività della presunzione.
Massime di principio
- La tempestiva presentazione di un'istanza disapplicativa è essenziale per contestare l'applicazione delle regole sulle società non operative e può rendere illegittimo il diniego dell'Amministrazione.
- Il ritorno in bonis dopo procedure concorsuali, con la residua proprietà di un unico immobile in grave degrado e abbandono, può configurare una 'perdita sistemica' tale da escludere l'applicazione della disciplina sulle società non operative.
- La precedente cessione del credito IVA e il mancato incasso da parte del cessionario non costituiscono di per sé motivo valido per negare il rimborso se sussistono elementi che dimostrano l'inapplicabilità delle norme sulla non operatività.
- È importante documentare lo stato reale degli asset (es. condizioni immobili, prove di abbandono, esiti delle dismissioni fallimentari) per comprovare la perdita sistemica.
- In situazioni analoghe conviene agire tempestivamente e, se il diniego viene opposto, impugnare l'atto dimostrando la non operatività reale e la legittimità del credito IVA.
- La valutazione è fattuale: l'elemento decisivo è la concreta capacità aziendale di svolgere attività economica, non la mera presenza formale di beni o l'aver operato cessioni di credito.
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