Ordinanza n. 2155/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) dell’Informativa Antimafia Interdittiva adottata dalla Prefettura di Napoli addì -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS- s.r.l., notificata alla ricorrente in pari data; b) di tutti gli atti presupposti, ed in particolare tutti gli atti istruttori acquisiti ai fine dell’adozione del provvedimento interdittivo, quali: - la missiva n.-OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri; - la missiva n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri; - la missiva n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri; - la missiva n.-OMISSIS-; - la missiva del Comando Provinciale dei Carabinieri n. -OMISSIS-; - i verbali delle sedute del GIA del -OMISSIS-; c) nonché di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi comunque, lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Napoli, unitamente agli atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva e gli atti istruttori presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti contro l’interdittiva, limitandosi a indicare gli atti impugnati e la domanda cautelare. La ricorrente ha rappresentato di essere stata dichiarata fallita e di non svolgere più attività, non essendo stata autorizzata all’esercizio provvisorio d’impresa; ha inoltre dichiarato, con riguardo alla persona già amministratrice, di non svolgere attività d’impresa e di non essere operatrice economica da circa quindici anni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo non sussistente un attuale danno grave e irreparabile. In particolare, la dichiarazione di fallimento della società, l’assenza di autorizzazione all’esercizio provvisorio e la cessazione dell’attività hanno escluso, allo stato, l’attualità del pregiudizio cautelare. Il giudice ha valorizzato anche la dichiarazione relativa alla già amministratrice, che non svolgerebbe attività d’impresa né rivestirebbe da circa quindici anni la qualità di operatrice economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il ricorso è stato mantenuto per la decisione di merito, con fissazione dell’udienza pubblica del 5 maggio 2027 e trattazione congiunta con altro ricorso ritenuto connesso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l’altro, la sussistenza di un danno grave e irreparabile attuale; tale requisito è stato escluso in ragione del fallimento della società, della cessazione dell’attività e dell’assenza di esercizio provvisorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e degli enti privati menzionati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un’informativa antimafia interdittiva presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile attuale; tale requisito può essere escluso quando l’impresa destinataria sia fallita, non sia autorizzata all’esercizio provvisorio e non svolga più attività.
- La mera contestazione dell’interdittiva antimafia non determina automaticamente la concessione della tutela cautelare: il giudice deve verificare concretamente l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio allegato, anche alla luce della situazione economica e operativa del destinatario.
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