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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23679/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente, per l'anno d'imposta 2006, una plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni sociali, quantificandola in misura assai superiore a quella dichiarata. Il contribuente aveva sostenuto che il corrispettivo reale della cessione fosse di euro 153.251 e che la parte eccedente andasse invece riferita alla cessione di crediti verso la società partecipata e/o alla restituzione di finanziamenti soci e versamenti in conto capitale. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità/difetto di attribuzione dell'avviso perché sottoscritto da soggetti non appartenenti alla dirigenza dell'Agenzia; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una precedente sentenza favorevole e contestando il richiamo ad altra decisione riguardante un diverso soggetto; 3) violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 67 TUIR, lamentando che la CTR avesse erroneamente ricostruito la plusvalenza e disatteso la documentazione sulla diversa natura delle somme; 4) violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973 sugli accertamenti parziali.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo: il primo perché la questione sulla sottoscrizione dell'avviso era nuova e non risultava dedotta nei gradi di merito; il terzo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e degli indizi apprezzati dal giudice di merito; il quarto perché formulato in modo generico e privo di una concreta censura alla motivazione della CTR. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato quanto alla non riferibilità del giudicato formatosi in altro processo tra parti diverse, ma la Corte ha escluso che tale fondatezza potesse giovare al ricorrente, poiché la sentenza impugnata era sorretta anche da ulteriori rationes decidendi autonome e non specificamente censurate. Di conseguenza, l'inammissibilità delle altre censure ha determinato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto per difetto di attribuzione; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è nuova in cassazione.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 21-septies per contestare la validità dell'avviso; la Corte dichiara la censura inammissibile per novità.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Invocato per affermare che solo i dirigenti possono adottare gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la Corte non entra nel merito per la novità della questione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare il giudizio di fatto della CTR.

  • art. 67 TUIR

    Richiamato per la disciplina delle plusvalenze da cessione di partecipazioni; la Corte non rivede l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per contestare la legittimità dell'accertamento parziale; la censura è stata giudicata inammissibile per genericità e difetto di specifica critica alla decisione impugnata.

  • art. 13

    Richiamato nel dispositivo solo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo; il testo fornito è tronco e non consente ulteriori specificazioni.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non esaminate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi e in quale atto processuale lo abbia fatto.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione della sentenza.
  • L'autorità del giudicato esterno presuppone, oltre all'identità del rapporto giuridico, anche l'identità soggettiva tra le parti del giudizio nel quale il giudicato si è formato e quelle del giudizio in corso.
  • La deduzione di violazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli indizi compiuta dal giudice di merito, salvo i casi di utilizzazione di prove non dedotte, prove legali disattese o anomalia motivazionale rilevante in termini di violazione di legge.
  • La censura relativa a un accertamento fiscale deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico o meramente assertivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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