Cassazione Penale, Sentenza n. 31122/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Varese che aveva rigettato il riesame avverso al decreto di sequestro preventivo relativo a somme, strumenti e preziosi nell'ambito di indagini per reati connessi all'attività di compro oro. Unico motivo dedotto: carenza di motivazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all'art.127 del r.d. n.773/1931 (TULPS), sostenendo che la fattispecie relativa alla commercializzazione di preziosi senza licenza del questore era stata depenalizzata (d.lgs. n.507/1999) e trasformata in illecito amministrativo; contestazione anche sull'applicabilità dell'art.8 del d.lgs. n.92/2017 ritenuto dall'istante mera norma di pubblicità-notizia e non sanzionatoria, e dunque non contestabile penalmente
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha accertato che la ricorrente svolge attività di compro oro senza la licenza di cui all'art.127 TULPS e senza l'iscrizione nel registro previsto dal d.lgs. n.92/2017. Tuttavia, ha concluso che la violazione dell'art.127 TULPS è stata sottratta alla rilevanza penale in seguito alla modifica dell'art.705 del codice penale operata dall'art.56 del d.lgs. n.507/1999, che ha trasformato la sanzione in amministrativa (da €258 a €1.549), applicando altresì i richiamati commi dell'art.686 c.p.: ne consegue mancanza del fumus commissi delicti per quel capo. Viceversa, ha ritenuto sussistente il fumus rispetto al reato contestato ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n.92/2017 (esercizio dell'attività di compro oro senza iscrizione nel registro), trattandosi di reato formale indipendente dalle modalità di svolgimento. Pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al capo relativo alla violazione dell'art.127 TULPS (capo B), mentre il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
art. 127 r.d. n. 773 del 1931 (TULPS)
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ((...)) hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore
La norma continua a prevedere l'obbligo di licenza per chi commercia preziosi; tuttavia la sanzione per la sua violazione è stata successivamente trasformata in sanzione amministrativa dal codice penale modificato
art. 705 cod. pen.
Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686
La Corte interpreta l'art.705 nella sua versione depenalizzata (d.lgs. n.507/1999) come norma che ha sottratto la violazione dell'obbligo di licenza dall'area penale, con conseguente mancanza del fumus commissi delicti per quella fattispecie
art. 56 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
Modifica dell'art.705 c.p. con previsione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549
Atto normativo che ha operato la depenalizzazione della condotta prima sanzionata penalmente dall'art.705 c.p., rendendola amministrativa e richiamando l'applicazione delle disposizioni dell'art.686 c.p.
art. 8 d.lgs. n. 92 del 2017
La Corte ritiene che l'art.8 preveda una fattispecie penalmente sanzionata per l'esercizio dell'attività di compro oro senza la prescritta iscrizione nel registro degli operatori: reato formale, indipendente dal modo di esercizio, per il quale sussiste il fumus
d.lgs. n. 480 del 13 luglio 1994 (art. 17 e art. 17-bis TULPS)
Norme ricostruite nel giudizio per spiegare il percorso legislativo di depenalizzazione e per distinguere le fattispecie mantenute nell'area penale da quelle sottratte
art. 16 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Modifica dell'art.127 TULPS che ha escluso l'obbligo di licenza per alcune categorie (cesellatori, orafi, ecc.), confermando comunque l'obbligo per l'attività di commercio di preziosi
art. 686 cod. pen. (commi 3 e 4)
Richiamate in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.705 c.p. nella sua versione depenalizzata
legge n. 689 del 24 novembre 1981
Riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative sostitutive cui è stata ricondotta la fattispecie depenalizzata
Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 1996
Precedente giurisprudenziale che aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità circa la scelta di mantenere penale l'art.705 c.p. (allora) rispetto ad altre norme; richiamata per ricostruire l'evoluzione normativa e la ragionevolezza della diversa tutela
Massime di principio
- Verificare sempre la formulazione aggiornata della norma sanzionatoria: una prescrizione di condotta (es. obbligo di licenza) può rimanere vigente mentre la sanzione può essere stata trasformata da penale ad amministrativa; ciò elimina il fumus commissi delicti per il reato originario.
- In caso di provvedimenti cautelari (sequestro preventivo) occorre distinguere capo per capo: se una condotta non è più tipizzata come reato l'azione cautelare relativa a quella condotta va annullata.
- La depenalizzazione richiede attenzione alle norme di rinvio e ai commi applicabili (es. richiamo all'art.686 c.p. o alla legge 689/1981): ciò può imporre la conversione della sanzione e l'applicazione delle relative procedure amministrative.
- Quando si contesta la qualificazione penale di una condotta, è utile argomentare sia sul testo normativo aggiornato sia sulle modifiche legislative successive e sulla giurisprudenza che ne ha ricostruito gli effetti.
- Un reato formale (es. esercizio senza iscrizione) non richiede la dimostrazione di modalità colpose o dolose specifiche: l'assenza oggettiva dell'iscrizione può bastare a configurare il fumus.
- Nel proporre ricorso cautelare conviene chiedere l'annullamento specifico delle parti del provvedimento non fondate su fattispecie penalmente rilevanti, in modo da ottenere decisioni parziali e operative.
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