Ordinanza n. 37/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 3795/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. I, n. 3795/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso relativo alla procedura identificata dal CIG B40FF438D9 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia concerneva la mancata esclusione dell'offerta della controinteressata in una procedura relativa a un contratto pubblico cosiddetto attivo, nel quale era rimasto incontestato il valore della concessione del servizio stimato nella lex specialis. L'appellante sosteneva, in sostanza, l'esistenza di una causa di esclusione dell'offerta della controinteressata e contestava la valutazione compiuta dal TAR.
La decisione
Il CGARS, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l'appello non apparisse suscettibile di favorevole valutazione nel merito. Ha considerato corretta la valutazione del TAR circa l'assenza, nella fattispecie, di una causa di esclusione dell'offerta della controinteressata, anche alla luce della giurisprudenza sui contratti pubblici attivi e sul giudizio di affidabilità dell'offerta. È stata valorizzata l'assenza di contestazione sul valore della concessione del servizio, quale stimato nella lex specialis. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. L'appellante è stata condannata a rifondere a ciascuna delle parti resistenti le spese del segmento cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge ove dovuti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata; l'istanza è stata respinta per la prognosi sfavorevole sull'appello.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza può essere negata quando, alla sommaria delibazione propria della fase, i motivi d'appello non appaiano suscettibili di favorevole valutazione nel merito.
- Nelle procedure concernenti contratti pubblici cosiddetti attivi, ove il valore della concessione del servizio stimato nella lex specialis non sia stato contestato, tale valore rileva nella verifica della prospettata causa di esclusione dell'offerta e può escludere la configurabilità di una causa espulsiva.
- La valutazione sull'affidabilità dell'offerta deve essere condotta considerando la disciplina della procedura e i dati economici fissati nella lex specialis; in assenza di una concreta causa di esclusione, non è illegittima la mancata esclusione dell'offerta della controinteressata.
Come è indicizzato
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