Sentenza n. 534/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei termini, della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate nella sentenza. Ha dedotto e documentato la notificazione della sentenza all'Amministrazione, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha prodotto una nota ministeriale attestante che, dopo la notificazione del ricorso, Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l'importo riconosciuto, mediante accredito del voucher.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato e la ricorrente aveva ottenuto l'effettiva soddisfazione del credito prima della trattazione della causa. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento era intervenuto tardivamente e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza ottemperanda.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso è stato ritenuto comprovato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre nel giudizio di ottemperanza quando, durante il processo, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente consegue l'effettiva soddisfazione della pretesa azionata.
- L'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'Amministrazione abbia eseguito tardivamente il giudicato e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato può essere documentata anche mediante una comunicazione dell'Amministrazione attestante l'accredito del beneficio riconosciuto dalla sentenza.
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