Cassazione Penale, Sentenza n. 584/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che, in accoglimento del concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di corruzione propria (passiva) continuata (artt. 81, 110, 319, 321 c.p.). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omessa risposta alle doglianze di appello e motivazione insufficiente perché limitata al richiamo della sentenza di primo grado; 2) vizi nella valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia e della sussistenza di riscontri individualizzanti, con travisamento della prova e mancata valutazione della credibilità dei testimoni; 3) travisamento della prova documentale; 4) violazioni degli artt. 530 e 533 c.p.p. in tema di valutazione della prova; 5) errata determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata applicazione piena delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi quattro motivi sono stati ritenuti ab origine inammissibili perché riguardavano profili rinunciati dall'imputato in sede di concordato con la pubblica accusa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; il quinto motivo, pur ammesso in astratto, è stato giudicato manifestamente infondato in quanto si limitava a contestare l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, esercitata in presenza della volontà concorde delle parti. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In sede di merito (appello) era già stata ridotta la pena a cinque anni di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato tra pubblica accusa e imputato ai sensi dell'art. 599-bis comporta la rinuncia, in appello, a specifici motivi riguardanti fatti e prova; le questioni rinunciate non sono più proponibili in cassazione e risultano ab origine inammissibili
artt. 81, 110, 319, 321 cod. pen.
Norme sostanziali che qualificano il reato contestato (corruzione propria passiva continuata e i concorsi materiali o formali tra reati); la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi di reato
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione in giudizio di atti o sentenze relative ad altri procedimenti; la Corte di merito ha fatto riferimento a motivazioni e elementi acquisiti ai sensi di questa norma
artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Principi sulla valutazione della prova e sulla decisione motivata; il ricorso sosteneva violazioni in materia di valutazione della credibilità del collaboratore e dei riscontri, ma tali censure sono risultate inammissibili o infondate nel merito
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha riconosciuto attenuanti generiche e operato una determinazione della pena nel solco della discrezionalità del giudice di merito, anche in considerazione del concordato
Massime di principio
- La conclusione di un concordato con la pubblica accusa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta, di regola, la rinuncia a dedurre in sede di gravame determinate questioni di fatto e di prova; tali questioni rinunciate diventano inammissibili in Cassazione
- Le censure relative alla valutazione della credibilità del collaboratore di giustizia e ai riscontri esterni sono soggette al sindacato del giudice di legittimità solo nei limiti consentiti dalla regola della non rinuncia; se sono state rinunciate in sede di concordato, non possono essere riesaminate
- La determinazione della pena rientra in ampia misura nella discrezionalità del giudice di merito; un semplice dissenso sulla misura adottata, soprattutto quando deriva da accordo tra le parti, non configura automaticamente un vizio di legge
- Quando si impugna una sentenza avendo in precedenza accettato un patto con l'accusa, è essenziale distinguere tra questioni effettivamente non rinunciate (che possono essere esaminate) e quelle espressamente o implicitamente abbandonate con il concordato (inammissibili)
- La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile sia per vizi procedurali (es. rinuncia a motivi) sia per manifesta infondatezza di censure ammissibili; l'esito comporta quasi sempre condanna alle spese e, ove previsto, ammenda
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