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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 584/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che, in accoglimento del concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di corruzione propria (passiva) continuata (artt. 81, 110, 319, 321 c.p.). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omessa risposta alle doglianze di appello e motivazione insufficiente perché limitata al richiamo della sentenza di primo grado; 2) vizi nella valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia e della sussistenza di riscontri individualizzanti, con travisamento della prova e mancata valutazione della credibilità dei testimoni; 3) travisamento della prova documentale; 4) violazioni degli artt. 530 e 533 c.p.p. in tema di valutazione della prova; 5) errata determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata applicazione piena delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi quattro motivi sono stati ritenuti ab origine inammissibili perché riguardavano profili rinunciati dall'imputato in sede di concordato con la pubblica accusa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; il quinto motivo, pur ammesso in astratto, è stato giudicato manifestamente infondato in quanto si limitava a contestare l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, esercitata in presenza della volontà concorde delle parti. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In sede di merito (appello) era già stata ridotta la pena a cinque anni di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato tra pubblica accusa e imputato ai sensi dell'art. 599-bis comporta la rinuncia, in appello, a specifici motivi riguardanti fatti e prova; le questioni rinunciate non sono più proponibili in cassazione e risultano ab origine inammissibili

  • artt. 81, 110, 319, 321 cod. pen.

    Norme sostanziali che qualificano il reato contestato (corruzione propria passiva continuata e i concorsi materiali o formali tra reati); la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi di reato

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione in giudizio di atti o sentenze relative ad altri procedimenti; la Corte di merito ha fatto riferimento a motivazioni e elementi acquisiti ai sensi di questa norma

  • artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione della prova e sulla decisione motivata; il ricorso sosteneva violazioni in materia di valutazione della credibilità del collaboratore e dei riscontri, ma tali censure sono risultate inammissibili o infondate nel merito

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha riconosciuto attenuanti generiche e operato una determinazione della pena nel solco della discrezionalità del giudice di merito, anche in considerazione del concordato

Massime di principio

  • La conclusione di un concordato con la pubblica accusa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta, di regola, la rinuncia a dedurre in sede di gravame determinate questioni di fatto e di prova; tali questioni rinunciate diventano inammissibili in Cassazione
  • Le censure relative alla valutazione della credibilità del collaboratore di giustizia e ai riscontri esterni sono soggette al sindacato del giudice di legittimità solo nei limiti consentiti dalla regola della non rinuncia; se sono state rinunciate in sede di concordato, non possono essere riesaminate
  • La determinazione della pena rientra in ampia misura nella discrezionalità del giudice di merito; un semplice dissenso sulla misura adottata, soprattutto quando deriva da accordo tra le parti, non configura automaticamente un vizio di legge
  • Quando si impugna una sentenza avendo in precedenza accettato un patto con l'accusa, è essenziale distinguere tra questioni effettivamente non rinunciate (che possono essere esaminate) e quelle espressamente o implicitamente abbandonate con il concordato (inammissibili)
  • La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile sia per vizi procedurali (es. rinuncia a motivi) sia per manifesta infondatezza di censure ammissibili; l'esito comporta quasi sempre condanna alle spese e, ove previsto, ammenda

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