Risoluzione n. 84 del 19/06/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6501, da usare con modello F24 dai professionisti delegati solo quando il debitore esecutato è irreperibile, per versare l’IVA relativa alla vendita di beni immobili oggetto di espropriazione forzata. Indica modalità di compilazione e decorrenza operativa del codice.
Istituzione del codice tributo 6501 per l’IVA su vendite immobiliari espropriative di soggetti irreperibili
Istituzione del codice tributo per l’IVA sulle vendite immobiliari in espropriazione forzata
La risoluzione interviene a integrazione della disciplina già chiarita con la Risoluzione n. 62 del 16 maggio 2006 sugli adempimenti IVA dei professionisti delegati alle vendite ex articolo 591-bis c.p.c. Viene istituito un codice tributo specifico per il versamento, tramite modello F24, dell’IVA relativa alla vendita di beni immobili oggetto di espropriazione forzata quando il debitore esecutato risulti irreperibile.
Quadro di riferimento e soggetti interessati
Il documento richiama il principio già affermato secondo cui, nelle vendite di beni immobili a seguito di espropriazione forzata, il professionista delegato è tenuto a:
- emettere la fattura;
- versare all’Erario la relativa imposta sul valore aggiunto;
- operare in nome e per conto del debitore esecutato.
La novità riguarda il solo caso in cui il debitore esecutato sia irreperibile. In tale ipotesi, il versamento dell’imposta non avviene con gli ordinari codici IVA, ma con uno specifico codice tributo di nuova istituzione.
Codice tributo istituito
Per i casi di irreperibilità del soggetto esecutato viene istituito il seguente codice:
- 6501 – denominato "IVA relativa alla vendita, ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata".
Il codice è utilizzabile unicamente dai professionisti delegati e riguarda il versamento dell’IVA dovuta per la vendita dell’immobile nell’ambito della procedura esecutiva.
Modalità di versamento e compilazione del modello F24
Il versamento deve essere eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.
In sede di compilazione del modello:
- il codice tributo 6501 va indicato nella colonna "importi a debito versati" della "Sezione Erario";
- nella colonna "anno di riferimento" va indicato l’anno in cui è avvenuta la vendita dell’immobile, espresso nella forma "AAAA".
Decorrenza operativa
Il codice tributo istituito con la risoluzione diventa operativamente efficace a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa, cioè dal 19 giugno 2006.
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