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Sentenza

Sentenza n. 179/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 177/2024 in data 23 maggio 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 177/2024, recante il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Piacenza n. 177/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro ciascuno, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione, o a fornire altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 luglio 2024 e la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria. L’Amministrazione non si è costituita e non aveva inizialmente dato esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, poiché il giudicato civile risultava non eseguito e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Il successivo pagamento, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, ha estinto la pretesa sostanziale della ricorrente e ha comportato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è avvenuto soltanto dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • artt. 112 e segg. c.p.a.

    rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Fondano l’azione di ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti dal giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine risultava decorso prima dell’adempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale deve intervenire entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento secondo quanto rilevante nel caso deciso.
  • Il pagamento o l’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata.
  • L’adempimento sopravvenuto dopo l’instaurazione del giudizio non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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