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Ordinanza

Ordinanza n. 2798/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa sospensione dell'efficacia - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Determinazione Dirigenziale n. Registro Generale 1191 del 20/9/2024 n. settoriale 101 del 20/9/2024 della Città di Albano Laziale, comunicata in data 18/11/2024 e acquisita attraverso accesso agli atti in data 1012/2024, nonché ogni altro presupposto, connesso e consequenziale al succitato provvedimento, anche non conosciuto dai ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\4\2026: della Determinazione Dirigenziale n. Registro Generale 299 del 12 marzo 2026, n. Settoriale 50 del 12 marzo 2026, della Città di Albano Laziale

Giustizia amministrativa202502079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni dirigenziali del Comune di Albano Laziale relative alla realizzazione e attivazione di una stazione radio base, nonché la successiva determinazione del 12 marzo 2026 impugnata con motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privati controinteressati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con domanda cautelare, la determinazione dirigenziale del Comune di Albano Laziale del 20 settembre 2024 e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione dirigenziale del 12 marzo 2026. Dal testo emerge che la controversia riguarda la costruzione e l'attivazione di una stazione radio base. Il provvedimento non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto meritevole di apprezzamento il pregiudizio prospettato dai ricorrenti derivante dall'attivazione della stazione radio base, da bilanciare con il fatto che la costruzione dell'impianto era già iniziata. Ha quindi accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, limitatamente alla sospensione dell'attivazione dell'impianto, senza sospendere la costruzione già iniziata. La trattazione del merito è stata fissata al 7 luglio 2026 e le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere limitatamente l'attivazione di un impianto quando il pregiudizio prospettato dal ricorrente appare meritevole di apprezzamento, pur mantenendo ferma la parte dell'intervento edilizio già iniziata, all'esito del bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
  • La sospensione cautelare può riguardare soltanto una specifica fase funzionale dell'intervento amministrativo, quale l'attivazione dell'impianto, senza necessariamente estendersi alla costruzione o alle opere già avviate.
  • La valutazione cautelare è necessariamente sommaria e resta soggetta all'ulteriore approfondimento proprio della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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