Ordinanza n. 2103/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego del trasferimento ai sensi dell'art. 33, co. 5 l. 104/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento e ne ha chiesto la sospensione cautelare. La controversia riguarda l’assegnazione del personale militare alla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con disabilità assistita. In sede cautelare il ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità del diniego, mentre l’Amministrazione sosteneva la compatibilità della determinazione con le esigenze organiche e di servizio. Il giudice ha ritenuto rilevante verificare se il provvedimento avesse adeguatamente ponderato l’interesse del richiedente e della persona assistita con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, considerando la disponibilità di una posizione organica compatibile con il grado, il ruolo e la specializzazione del militare. Il provvedimento indicava la sede di Sigonella come sede più vicina alla residenza del familiare, sita a Messina, e dava conto dell’istruttoria svolta anche a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e richiede un bilanciamento tra l’interesse del privato e le esigenze pubbliche, non configurandosi come diritto incondizionato al trasferimento. L’inciso “ove possibile” impone la verifica della disponibilità, presso la sede richiesta, di una posizione organica compatibile con il ruolo e il grado del militare. Nel caso concreto, il provvedimento è apparso prima facie congruamente motivato: l’Amministrazione aveva individuato una utile collocazione presso l’ente di Sigonella, aveva svolto un approfondimento riferito alla più ampia posizione di operatore di bordo, aveva rilevato l’attuale indisponibilità di posti per il profilo di direttore di carico e lancio e aveva inserito il richiedente al primo posto della lista di attesa. Tale collocazione, anche in considerazione delle vacanze previste entro l’anno, rendeva presumibile la realizzazione del trasferimento in un periodo circoscritto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il trasferimento del dipendente per assistere una persona con disabilità non costituisce un diritto incondizionato: per il personale militare presuppone la disponibilità, nella sede richiesta, di una posizione organica compatibile con ruolo, grado e condizioni di impiego, nel necessario bilanciamento con le esigenze generali del servizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni del richiedente a seguito del preavviso sono state considerate nell’ambito dell’approfondimento istruttorio svolto dall’Amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e la valutazione dei presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Il trasferimento del personale militare ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e non attribuisce un diritto incondizionato all’assegnazione presso la sede richiesta; l’Amministrazione deve bilanciare l’interesse del richiedente e della persona assistita con le esigenze generali del servizio.
- L’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 richiede che presso la sede di destinazione esista una posizione organica disponibile e compatibile con il ruolo, il grado e la specializzazione del militare richiedente, tale da consentirne il proficuo impiego.
- Il diniego del trasferimento per esigenze di servizio è legittimamente motivato solo se indica elementi concreti e riferiti alla sede di provenienza e a quella richiesta, non essendo sufficienti richiami generici alle scoperture di organico o alle necessità di servizio.
- L’inserimento del richiedente al primo posto di una lista di attesa, in presenza di una futura vacanza della posizione organica compatibile entro un periodo circoscritto, può escludere in sede cautelare la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris contro il diniego immediato del trasferimento.
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