Ordinanza n. 1611/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento n. 20250039259 del 31.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 5.02.2026 con il quale comunica nei confronti della ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per studio adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sull'art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e sull'art. 6-bis del d.P.R. 334/2004. Dal testo emerge che la controversia cautelare riguardava, in particolare, la sufficienza delle risorse economiche dichiarate o documentate per sostenere gli studi all'estero. Non sono indicati nel testo ulteriori motivi specifici di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per assenza del fumus boni iuris. Nell'esame sommario proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto completa l'istruttoria svolta dall'Amministrazione e ha considerato non idoneo il contesto economico emerso a dimostrare la capacità di sostenere gli studi all'estero. In particolare, l'Amministrazione aveva evidenziato che le somme risultavano provenire da soggetti terzi, essere state depositate in contanti in prossimità della domanda di visto oppure avere valore minimo. Non è stata formulata una valutazione negativa espressa sul periculum in mora, essendo sufficiente l'assenza del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata quale base normativa del diniego del visto.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Norma richiamata quale ulteriore base normativa del diniego del visto.
art. 55 c.p.a.
Norma processuale richiamata per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando, all'esito dell'esame sommario, risulti completa l'istruttoria amministrativa e non sia adeguatamente dimostrata la disponibilità di risorse economiche idonee a sostenere studi all'estero.
- La provenienza delle somme da soggetti terzi, i versamenti in contanti effettuati in prossimità della domanda di visto e l'esiguità degli importi possono concorrere a escludere, nella fase cautelare, l'affidabilità della dimostrazione della capacità economica del richiedente.
- L'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza che il giudice debba fondare la decisione anche su una valutazione negativa del periculum in mora.
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