Corte di giustizia, Ordinanza C-553/23
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 25 January 2024. — CEDC International sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-553/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in sede di filtro ex articolo 58 bis dello Statuto, se il ricorso di CEDC International contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE potesse essere ammesso al proseguimento. Ha ritenuto che i motivi relativi all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 e alla motivazione della sentenza non dimostrassero, con sufficiente precisione, una questione significativa per il diritto dell’Unione. Per questo il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ammesso al proseguimento per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, in quanto i motivi dedotti sollevavano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure relative all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 e alla motivazione della sentenza impugnata soddisfacessero l’onere di dimostrazione richiesto dall’articolo 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Un ricorso contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di un organo di ricorso dell’EUIPO non è autorizzato a proseguire se il ricorrente non dimostra, in modo concreto, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; affermazioni generali sulla novità delle questioni, sull’asserita erroneità della sentenza impugnata o su un difetto di motivazione non bastano. La Corte ha quindi respinto la domanda di ammissione del ricorso al proseguimento e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ammesso al proseguimento
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da CEDC International sp. z o.o. contro la sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023, resa in una controversia di opposizione dinanzi all’EUIPO relativa al segno figurativo rappresentato come una "shape of a blade of grass in a bottle". La Corte di giustizia, adita nella fase preliminare di filtro prevista per talune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di proprietà intellettuale, ha deciso se il ricorso dovesse essere autorizzato a proseguire.
Contesto processuale e parti
La ricorrente era CEDC International sp. z o.o. Le altre parti erano l’EUIPO, resistente in primo grado, e Underberg AG, interveniente in primo grado. Il ricorso era diretto contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto in parte il ricorso di annullamento avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 dicembre 2021.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativo al ricorso per cassazione;
- l’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l’esame del ricorso in talune materie all’autorizzazione preventiva della Corte;
- gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che disciplinano la richiesta di autorizzazione e il contenuto necessario della stessa;
- l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94, invocato come norma sostanziale nel ricorso;
- l’articolo 36 dello Statuto, invocato per una censura di difetto di motivazione;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile alle spese in appello tramite l’articolo 184, paragrafo 1.
Motivi addotti dalla ricorrente per l’ammissione del ricorso
La ricorrente sosteneva che i due motivi di impugnazione sollevassero questioni significative per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In sintesi:
- con il primo motivo, deduceva un’erronea interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, in quanto il Tribunale avrebbe ristretto indebitamente l’ambito della disposizione ai soli casi di rapporto diretto tra le parti e ai casi in cui il marchio anteriore fosse espressamente indicato nel contratto;
- con il secondo motivo, lamentava una violazione dell’articolo 36 dello Statuto per insufficiente motivazione, sia perché il Tribunale avrebbe minimizzato l’omessa esamina da parte della commissione di ricorso di alcuni profili dell’opposizione, sia perché avrebbe avallato un esame selettivo dei fatti limitato all’esistenza di un accordo contrattuale diretto.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. Tale dimostrazione deve essere concreta, precisa e dettagliata: il ricorso per autorizzazione deve indicare chiaramente i motivi, la questione di diritto posta da ciascun motivo, il collegamento con il criterio di cui all’articolo 58 bis e le ragioni specifiche per cui tale criterio sarebbe soddisfatto.
La Corte precisa inoltre che non basta affermare che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto o che una questione non sia stata ancora esaminata in modo esaustivo dalla giurisprudenza. Occorre spiegare perché, nel caso concreto, la questione trascende il singolo caso e incide sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
Valutazione dei motivi dedotti
Quanto ai motivi relativi all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 e alla standardizzazione dell’esame del rapporto di agenzia o rappresentanza, la Corte osserva che le affermazioni della ricorrente sono troppo generiche. La ricorrente chiedeva in sostanza alla Corte di chiarire la ratio della norma, i criteri per qualificare un rapporto commerciale come fondato su fiducia e lealtà e lo standard di prova per i rapporti impliciti, ma senza dimostrare in modo specifico perché tali questioni avrebbero una portata sistemica.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il fatto che una questione non sia stata ancora esaminata esaustivamente dalla Corte basterebbe a rendere il ricorso ammissibile. La novità della questione non è di per sé sufficiente: occorre ugualmente dimostrare la sua rilevanza in rapporto ai criteri dell’articolo 58 bis.
Quanto alla censura di difetto di motivazione, la Corte ribadisce che anche un’eventuale insufficienza della motivazione costituisce sì un errore di diritto, ma non basta, da sola, a far ammettere il ricorso al proseguimento. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché quel difetto di motivazione ponesse una questione significativa per il diritto dell’Unione, cosa che non ha fatto.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda di ammissione non consente di dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire. Quanto alle spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti e prima che esse potessero sostenere costi, la Corte ha disposto che la ricorrente sopporti le proprie spese.
Principio affermato
Ai fini dell’autorizzazione di un ricorso a proseguire ex articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve fornire una dimostrazione concreta e specifica della sussistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; censure formulate in termini generali, l’asserita novità delle questioni o un dedotto difetto di motivazione della sentenza impugnata non sono sufficienti se non si spiega perché tali profili abbiano una rilevanza che trascende il caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-687/21
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-810/21
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-58/22
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-277/22
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-334/22
- Sentenza · 25 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-389/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →