Ordinanza n. 4002/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. In sede di verifica preliminare, il TAR ha rilevato che il deposito del ricorso non era conforme alle norme tecniche sul processo amministrativo telematico: non risultavano regolarizzate le firme e le asseverazioni richieste con comunicazione di cortesia, non era stato depositato il provvedimento impugnato e mancavano i documenti indicati nel ricorso. Il comportamento processuale del ricorrente non consentiva inoltre di desumere con chiarezza la persistenza dell'interesse alla decisione. L'ordinanza è stata adottata per consentire la regolarizzazione documentale e la verifica dell'interesse a ricorrere prima della prosecuzione della trattazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Ha assegnato al ricorrente 20 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per regolarizzare il deposito del ricorso secondo le prescrizioni tecniche del processo amministrativo telematico, depositando anche la prova della notificazione via PEC all'Avvocatura generale dello Stato. La causa è stata rinviata per il prosieguo della trattazione. L'ordinanza richiama l'esigenza di verificare preliminarmente la conformità degli atti alle regole del PAT, la compiuta istruzione della causa e la persistenza dell'interesse a ricorrere; non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulla legittimità del diniego di cittadinanza.
Norme richiamate
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Il TAR richiama tali disposizioni nel valutare l'incompatibilità di ulteriori differimenti della trattazione con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR, salvo la ricorrenza di eccezionali motivi.
norme tecniche sul processo amministrativo telematico
Il deposito deve rispettare le prescrizioni tecniche relative a firme, asseverazioni e documentazione; in caso contrario il giudice può assegnare un termine per la regolarizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Prima di calendarizzare la trattazione di un ricorso amministrativo, il giudice può verificare d'ufficio la conformità del deposito alle regole tecniche del processo amministrativo telematico, la completezza della documentazione necessaria e la persistenza dell'interesse a ricorrere.
- Quando il deposito telematico presenta irregolarità relative a firme, asseverazioni o documenti essenziali, il giudice può assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione e subordinare la prosecuzione della trattazione all'adempimento degli incombenti richiesti.
- La mancata produzione del provvedimento impugnato e dei documenti indicati nel ricorso impedisce, allo stato, una compiuta istruzione della causa e giustifica un rinvio interlocutorio per consentire l'integrazione documentale.
- La persistente inattività processuale della parte può rendere necessaria una verifica preliminare dell'attualità dell'interesse alla decisione prima della calendarizzazione o della definizione del giudizio.
Come è indicizzato
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