Sentenza n. 7513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 17 settembre 2024, n. 7622, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 7622 del 17 settembre 2024, che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7622/2024, sostenendo in via generale che anche una sentenza che dichiari inammissibile un precedente ricorso per revocazione possa essere a sua volta revocata per errore di fatto, per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. In concreto, ha dedotto che la sentenza del 2024 avrebbe erroneamente dichiarato tardiva, perché proposta per la prima volta nella memoria di replica, la censura relativa all'omessa pronuncia sul titolo edilizio e sul mutamento di destinazione d'uso da alberghiera a residenziale, nonché sulle cessioni all'amministrazione comunale. Ha inoltre riproposto la tesi secondo cui gli atti di causa dimostrerebbero l'esistenza dell'autorizzazione alla trasformazione della struttura alberghiera in residenze turistiche e che, quindi, sarebbe stato realizzato un semplice cambio di destinazione funzionale, non un nuovo intervento edilizio. La controversia originaria riguardava il diniego del Comune di Alghero di autorizzazione in sanatoria per il mutamento d'uso da turistico-ricettivo a residenziale di un'unità immobiliare in località Tramariglio. È stata respinta l'istanza di riunione con il parallelo giudizio revocatorio contro la sentenza n. 7623/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha premesso che, ai sensi dell'art. 107, comma 2, c.p.a., la sentenza resa in un giudizio di revocazione non è ulteriormente impugnabile per revocazione, ammettendo soltanto eccezioni tassative ed eccezionali quando un autonomo errore di fatto sulla sentenza del primo giudizio revocatorio abbia sostanzialmente impedito che quel giudizio si svolgesse: ad esempio, una statuizione processuale erronea che precluda l'esame della domanda, un errore sugli aspetti formali d'instaurazione del contraddittorio produttivo di nullità insanabile, o l'inesistenza della decisione per mancanza di elementi essenziali. Nel caso concreto, la statuizione di tardività non derivava da un errore percettivo: dagli atti risultava che la censura sull'omessa pronuncia era stata introdotta soltanto con la memoria di replica e non nel ricorso per revocazione. La contestazione relativa alla percezione degli atti che avrebbero provato l'autorizzazione alla trasformazione era già stata esclusa dalla sentenza n. 7622/2024 e non poteva essere nuovamente scrutinata, non ricorrendo un'ipotesi ammessa di revocatio revocationis. Respinta preliminarmente l'istanza di riunione, la società è stata condannata a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 107, comma 2, c.p.a.
L’art. 107, co. 2, c.p.a. stabilisce che «[l]a sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione», analogamente a quanto è previsto dall’art. 403 c.p.c. per il processo civile.
La sentenza emessa all'esito di un giudizio di revocazione non è, di regola, ulteriormente revocabile. La giurisprudenza ammette eccezionalmente un nuovo giudizio revocatorio soltanto nei casi tassativi in cui un autonomo errore di fatto abbia sostanzialmente precluso lo svolgimento del precedente giudizio di revocazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Eccezionalmente, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1697, ove ulteriori richiami; contra, però, Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3720), alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita, ha, nondimeno, ritenuto ammissibile il riesame, in sede di giudizio rescindente, della sentenza emessa in esito a giudizio di revocazione quando la revocatio revocationis è volta a porre rimedio a un ulteriore e autonomo errore di fatto revocatorio che, inficiando (non la sentenza originaria, ma) la sentenza che ha deciso il primo giudizio di revocazione, abbia finito per precludere l’esplicarsi del giudizio di revocazione, dando luogo al mancato esame del contenuto della domanda di revocazione (cfr. già Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1996, n. 219, § 3.1.2.: «… l’art. 24 Cost. non tollera che una parte, cui l’ordinamento accorda un mezzo di impugnazione, resti sostanzialmente priva di tutela perché una delle “giurisdizioni superiori” … non prenda in esame la sua domanda, per un errore di fatto descritto nell’art. 395, n. 4, c.p.c.»).
L'errore di fatto revocatorio può eccezionalmente fondare la revocazione di una sentenza già resa in sede revocatoria se è autonomo e ha impedito l'esame della domanda nel precedente giudizio; non basta riproporre un errore riferito alla sentenza originaria o contestare una statuizione processuale corretta sulla base degli atti.
Massime di principio
- La sentenza resa in un giudizio di revocazione non è, di regola, impugnabile a sua volta per revocazione. L'eccezione è circoscritta ai casi in cui un autonomo errore di fatto revocatorio sulla sentenza del primo giudizio abbia sostanzialmente impedito lo svolgimento del giudizio revocatorio e l'esame della relativa domanda.
- La revocatio revocationis è ammessa, in via eccezionale, per statuizioni processuali erronee che precludano il giudizio di revocazione, per errori di fatto relativi agli aspetti formali d'instaurazione del contraddittorio che determinino nullità insanabile, o per decisioni inesistenti per la mancanza di elementi essenziali; tali ipotesi sono tassative.
- Non integra errore di fatto revocatorio la dichiarazione di tardività di una censura introdotta soltanto con la memoria di replica e non formulata nel ricorso, quando tale circostanza risulta dagli atti.
- La revocazione di una sentenza che ha deciso un precedente giudizio revocatorio non consente di sottoporre nuovamente a scrutinio un errore già escluso nella sentenza impugnata, se non ricorrono le eccezionali condizioni che giustificano la revocatio revocationis.
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