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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 346 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

Raddoppio dei termini a seguito denuncia autorità - Applicabilità a IRAP - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento all'IRAP. Per la parte relativa all'IRAP restano applicabili i termini ordinari previsti dalla normativa tributaria; l'eventuale denuncia penale non consente, da sola, di prorogarli.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento tributario previsto quando l'Amministrazione trasmette una denuncia penale per fatti potenzialmente costituenti reato tributario. La questione è stata risolta negativamente perché il d.lgs. 74/2000 disciplina espressamente i reati in materia di imposte sui redditi e di IVA, senza ricomprendere l'IRAP. Pertanto, una denuncia penale relativa a violazioni IRAP non è sufficiente a estendere i termini di accertamento mediante il raddoppio.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede i reati in materia di imposte sui redditi e IVA.

    La disciplina penale tributaria richiamata per il raddoppio dei termini non comprende i reati concernenti l'IRAP; di conseguenza, il meccanismo non può essere applicato a tale imposta.

  • Normativa sui termini di accertamento tributario

    Raddoppio dei termini a seguito di denuncia penale.

    Il raddoppio opera soltanto quando la denuncia riguarda violazioni penal-tributarie riconducibili ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e non può essere esteso automaticamente a imposte o fattispecie diverse, come l'IRAP.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento costituisce un'eccezione e deve essere applicato in modo restrittivo.
  • Non è sufficiente l'esistenza di una denuncia penale: occorre verificare che i fatti denunciati corrispondano a un reato tributario previsto dalla normativa richiamata.
  • Una denuncia riguardante esclusivamente l'IRAP non consente, in linea generale, di raddoppiare i termini per l'accertamento di tale imposta.
  • Quando un accertamento riguarda più tributi, l'eventuale raddoppio deve essere valutato separatamente per ciascuna imposta e non può essere esteso automaticamente dall'IVA o dalle imposte sui redditi all'IRAP.
  • La verifica concreta richiede comunque l'esame della versione della normativa applicabile al periodo d'imposta interessato e della natura dei reati contestati.

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