Sentenza del 12/11/2020 n. 3464 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Presupposto dell'imposta - Professionisti - Autonoma organizzazione - Assenza di impiego beni strumentali propri - Mancato ricorso a prestazioni di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa - Presenza di compensi corrisposti a terzi per prestazioni occasionali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'applicazione dell'IRAP sostenendo che la propria attività, ex art. 53 DPR 22/12/1986 n. 917, non fosse autonomamente organizzata e quindi non soggetta a IRAP: mancato impiego di beni strumentali propri in misura eccedente il minimo indispensabile, assenza di dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, presenza soltanto di compensi a terzi per prestazioni occasionali.
La decisione
Il giudice ha richiamato il criterio per riconoscere l'autonoma organizzazione: essa sussiste quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative altrui e quando si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui in modo non occasionale. Il mero ricorso a prestazioni occasionali retribuite non è idoneo a configurare autonoma organizzazione. Pertanto è stata esclusa l'applicazione dell'IRAP al caso concreto e il ricorrente è stato accolto.
Norme richiamate
art. 53 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 sono escluse dall'IRAP solo se non risultano autonomamente organizzate. L'autonoma organizzazione si valuta sulla base della responsabilità organizzativa del professionista e della presenza di beni strumentali eccedenti il minimo o dell'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
Massime di principio
- Per i professionisti l'IRAP trova applicazione solo se è dimostrabile un'autonoma organizzazione: non basta l'esercizio della professione, occorrono elementi organizzativi concreti.
- Gli elementi indicativi di autonoma organizzazione sono soprattutto due: uso di beni strumentali in misura eccedente il minimo necessario e ricorso stabile (non occasionale) a lavoro altrui (dipendenti o collaboratori continuativi).
- Il pagamento di prestazioni occasionali a terzi, da solo, non costituisce indice sufficiente di autonoma organizzazione e quindi non giustifica l'assoggettamento a IRAP.
- Nelle contestazioni spetta all'ente impositore provare la sussistenza dell'autonoma organizzazione; al contribuente conviene documentare assenza di strutture, l'assenza di personale stabile e la natura occasionale di eventuali servizi esterni.
- In situazioni borderline valutare la frequenza, la continuità, l'incidenza economica e il coordinamento delle prestazioni esterne: maggiore continuità e autonomia organizzativa dei terzi tende a far propendere per l'esistenza di un'organizzazione.
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