Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/11/2020 n. 3464 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Presupposto dell'imposta - Professionisti - Autonoma organizzazione - Assenza di impiego beni strumentali propri - Mancato ricorso a prestazioni di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa - Presenza di compensi corrisposti a terzi per prestazioni occasionali - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'applicazione dell'IRAP sostenendo che la propria attività, ex art. 53 DPR 22/12/1986 n. 917, non fosse autonomamente organizzata e quindi non soggetta a IRAP: mancato impiego di beni strumentali propri in misura eccedente il minimo indispensabile, assenza di dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, presenza soltanto di compensi a terzi per prestazioni occasionali.

La decisione

Il giudice ha richiamato il criterio per riconoscere l'autonoma organizzazione: essa sussiste quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative altrui e quando si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui in modo non occasionale. Il mero ricorso a prestazioni occasionali retribuite non è idoneo a configurare autonoma organizzazione. Pertanto è stata esclusa l'applicazione dell'IRAP al caso concreto e il ricorrente è stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 53 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 sono escluse dall'IRAP solo se non risultano autonomamente organizzate. L'autonoma organizzazione si valuta sulla base della responsabilità organizzativa del professionista e della presenza di beni strumentali eccedenti il minimo o dell'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.

Massime di principio

  • Per i professionisti l'IRAP trova applicazione solo se è dimostrabile un'autonoma organizzazione: non basta l'esercizio della professione, occorrono elementi organizzativi concreti.
  • Gli elementi indicativi di autonoma organizzazione sono soprattutto due: uso di beni strumentali in misura eccedente il minimo necessario e ricorso stabile (non occasionale) a lavoro altrui (dipendenti o collaboratori continuativi).
  • Il pagamento di prestazioni occasionali a terzi, da solo, non costituisce indice sufficiente di autonoma organizzazione e quindi non giustifica l'assoggettamento a IRAP.
  • Nelle contestazioni spetta all'ente impositore provare la sussistenza dell'autonoma organizzazione; al contribuente conviene documentare assenza di strutture, l'assenza di personale stabile e la natura occasionale di eventuali servizi esterni.
  • In situazioni borderline valutare la frequenza, la continuità, l'incidenza economica e il coordinamento delle prestazioni esterne: maggiore continuità e autonomia organizzativa dei terzi tende a far propendere per l'esistenza di un'organizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.