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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26841/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2021 che ha rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, ai sensi artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354) e ha dichiarato l'inammissibilità della detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.). Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali (artt. 71-bis Ord. pen., 666 e 678 c.p.p., artt. 27 e 111 Cost., art. 6 CEDU) e vizio di motivazione poiché il Tribunale avrebbe dichiarato l'assenza del condannato senza disporre il rinvio nonostante la sua detenzione, ledendo il diritto di partecipazione all'udienza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente dichiarato l'assenza del condannato: l'avviso di udienza era stato regolarmente notificato a mano dai Carabinieri come disposto nella precedente udienza, e non risulta che il ricorrente avesse richiesto di essere sentito personalmente. In sede di sorveglianza la presenza del condannato non è necessaria, e il suo legittimo impedimento non giustifica il differimento dell'udienza a meno che non vi sia stata una preventiva richiesta di essere sentito. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen. (d.lgs./ord. penitenziario)

    Norma richiamata quale fondamento delle misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) oggetto della domanda; il giudice ha valutato la non ammissibilità in base al complesso delle condizioni e delle notifiche processuali.

  • art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamata come norma che disciplina le misure alternative alla pena detentiva; utilizzata nel contesto della richiesta del ricorrente.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare; il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della misura con riferimento alla specifica pena esecutiva.

  • art. 71-bis Ord. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per contestare la regolarità del procedimento di sorveglianza; la Corte non ha ravvisato violazione nella modalità di notifica e nella decisione di non rinviare l'udienza.

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nella doglianza sul rispetto delle forme dell'udienza e delle notifiche; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni fossero state rispettate.

  • artt. 27 e 111 Cost.

    Richiamati sotto il profilo della garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto non violato il diritto di partecipazione del ricorrente, dato che non era stata presentata richiesta di essere sentito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione del Tribunale con tali garanzie nelle circostanze del caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299)

    Precedente richiamato a conferma del principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, l'impedimento del condannato a comparire non giustifica il differimento dell'udienza se non è stata previamente avanzata richiesta di essere sentito personalmente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza la presenza del condannato non è automaticamente necessaria: il giudice può procedere se il condannato è regolarmente stato citato e non ha richiesto di essere sentito personalmente.
  • La notifica regolare dell'avviso di udienza rende ininfluente l'impedimento materiale (es. inizio di detenzione) a meno che il condannato non abbia previamente chiesto di partecipare o di essere sentito.
  • Per ottenere il differimento dell'udienza o per far valere il diritto di partecipazione, il soggetto detenuto deve formulare una richiesta specifica al giudice prima dell'udienza.
  • Le doglianze sul vizio di motivazione o sulla violazione di garanzie costituzionali/CEDU in materia di partecipazione sono deboli se il procedimento dimostra regolare notifica e assenza di richieste difensive specifiche.
  • In caso di rigetto del ricorso, può essere disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare tempestivamente la necessità di chiedere di essere sentiti o di segnalare impedimenti prima dell'udienza.

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