Cassazione Penale, Sentenza n. 26841/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2021 che ha rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, ai sensi artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354) e ha dichiarato l'inammissibilità della detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.). Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali (artt. 71-bis Ord. pen., 666 e 678 c.p.p., artt. 27 e 111 Cost., art. 6 CEDU) e vizio di motivazione poiché il Tribunale avrebbe dichiarato l'assenza del condannato senza disporre il rinvio nonostante la sua detenzione, ledendo il diritto di partecipazione all'udienza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente dichiarato l'assenza del condannato: l'avviso di udienza era stato regolarmente notificato a mano dai Carabinieri come disposto nella precedente udienza, e non risulta che il ricorrente avesse richiesto di essere sentito personalmente. In sede di sorveglianza la presenza del condannato non è necessaria, e il suo legittimo impedimento non giustifica il differimento dell'udienza a meno che non vi sia stata una preventiva richiesta di essere sentito. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (d.lgs./ord. penitenziario)
Norma richiamata quale fondamento delle misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) oggetto della domanda; il giudice ha valutato la non ammissibilità in base al complesso delle condizioni e delle notifiche processuali.
art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata come norma che disciplina le misure alternative alla pena detentiva; utilizzata nel contesto della richiesta del ricorrente.
art. 47-ter Ord. pen.
Norma che disciplina la detenzione domiciliare; il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della misura con riferimento alla specifica pena esecutiva.
art. 71-bis Ord. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per contestare la regolarità del procedimento di sorveglianza; la Corte non ha ravvisato violazione nella modalità di notifica e nella decisione di non rinviare l'udienza.
artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella doglianza sul rispetto delle forme dell'udienza e delle notifiche; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni fossero state rispettate.
artt. 27 e 111 Cost.
Richiamati sotto il profilo della garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto non violato il diritto di partecipazione del ricorrente, dato che non era stata presentata richiesta di essere sentito.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione del Tribunale con tali garanzie nelle circostanze del caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299)
Precedente richiamato a conferma del principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, l'impedimento del condannato a comparire non giustifica il differimento dell'udienza se non è stata previamente avanzata richiesta di essere sentito personalmente.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza la presenza del condannato non è automaticamente necessaria: il giudice può procedere se il condannato è regolarmente stato citato e non ha richiesto di essere sentito personalmente.
- La notifica regolare dell'avviso di udienza rende ininfluente l'impedimento materiale (es. inizio di detenzione) a meno che il condannato non abbia previamente chiesto di partecipare o di essere sentito.
- Per ottenere il differimento dell'udienza o per far valere il diritto di partecipazione, il soggetto detenuto deve formulare una richiesta specifica al giudice prima dell'udienza.
- Le doglianze sul vizio di motivazione o sulla violazione di garanzie costituzionali/CEDU in materia di partecipazione sono deboli se il procedimento dimostra regolare notifica e assenza di richieste difensive specifiche.
- In caso di rigetto del ricorso, può essere disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare tempestivamente la necessità di chiedere di essere sentiti o di segnalare impedimenti prima dell'udienza.
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