Cassazione Penale, Sentenza n. 3774/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile l'appello per carenza dello "ius postulandi" in capo all'avv. Roberto Carmine Richichi nonostante questi fosse il difensore effettivo del ricorrente fin dalla fase delle indagini. Il ricorrente contestava quindi l'identificazione del difensore legittimato ad proporre l'appello, ritenendo che si fosse verificato un errore materiale nell'individuazione del professionista incaricato.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo. Ha ritenuto che gli atti processuali (decreto di citazione, sentenza di primo grado e PEC di notifica) indicassero come difensore l'avv. Roberto Richichi (padre), con relativo codice fiscale riportato, senza che fosse mai stata contestata tale indicazione. Non risultano elementi probatori che dimostrino la nomina o la formale comunicazione del mandato all'avv. Roberto Carmine Richichi. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma relativa a uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citata per indicare il contenuto della sentenza di primo grado ma non oggetto di valutazione diretta nel motivo di ricorso riferito all'inammissibilità.
art. 648 cod. pen.
Altro reato oggetto della condanna di primo grado; citato come parte del quadro fattuale della sentenza impugnata.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'errore di fatto rilevante ai fini di impugnazione straordinaria: il ricorrente l'ha invocata per sostenere che la Corte d'appello avrebbe operato un errore percettivo nell'individuare il difensore legittimato a proporre l'appello. La Corte superiore ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di prova dell'errore di fatto perché la documentazione processuale mostrava chiaramente l'indicazione di diverso difensore e mancava ogni formalizzazione della nomina dell'avv. Roberto Carmine Richichi.
Massime di principio
- La mera "intenzione" del cliente di nominare un difensore non sostituisce la formale conferma/esternalizzazione del mandato: è necessario che la nomina sia formalizzata e risultante dagli atti o da prova documentale.
- Gli atti ufficiali (decreto di citazione, sentenza, PEC di notifica) costituiscono presunzione molto forte circa l'identità del difensore legittimato; chi contesta l'indicazione deve fornire elementi probatori concreti.
- Un appello proposto da un difensore che non risulta formalmente incaricato può essere dichiarato inammissibile per carenza dello ius postulandi, con conseguenti condanne alle spese e possibili sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
- In situazioni analoghe, prima di proporre impugnazioni è prudente verificare e documentare la titolarità del mandato (procure, comunicazioni formalizzate, iscrizioni negli atti), e, se necessario, regolarizzare la rappresentanza mediante atto formale o notifiche idonee.
- La contestazione di un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. richiede prova dell'errore percettivo o documentale; l'indicazione contraria negli atti processuali ordinariamente prevale salvo prova contraria solida.
Testo integrale
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