Sentenza del 09/08/2017 n. 19834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della Ctr che aveva annullato il diniego della definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9. Secondo l'Agenzia, la società avrebbe dovuto includere nella dichiarazione integrativa anche il periodo dal 18 dicembre al 31 dicembre 2000, poiché al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese risultava indicata, quale scadenza del primo esercizio, la data del 31 dicembre 2000. La successiva modifica di tale data al 31 dicembre 2001 sarebbe stata inopponibile all'Amministrazione e finalizzata a evitare la revoca del condono. È stata inoltre dedotta la violazione delle norme sulla definizione automatica dei periodi d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando che l'omessa inclusione del periodo dal 18 dicembre al 31 dicembre 2000 non invalidava la definizione automatica. La società era stata costituita il 18 dicembre 2000, ma si era iscritta nel registro delle imprese solo il 15 gennaio 2001; prima di tale iscrizione non aveva acquisito personalità giuridica né soggettività tributaria. La data del primo esercizio indicata nella certificazione camerale non poteva derogare agli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese. La Corte ha quindi ritenuto invalido il provvedimento di diniego o revoca del condono e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 17.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Definizione automatica per gli anni pregressi
La definizione automatica deve riguardare i periodi d'imposta per i quali il contribuente era effettivamente esistente e fiscalmente soggetto. Non può essere richiesta l'inclusione di un periodo anteriore all'acquisizione della soggettività tributaria.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia in relazione alla determinazione del periodo d'imposta e alla data di chiusura del primo esercizio, ma la Corte ha escluso che l'indicazione della data di chiusura dell'esercizio potesse anticipare l'acquisizione della soggettività giuridica e tributaria.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Principio di collaborazione e buona fede
La società aveva richiamato il principio di collaborazione e buona fede in relazione alla revoca della definizione da condono. La decisione è stata tuttavia fondata principalmente sull'assenza di soggettività tributaria della società nel periodo contestato.
Codice civile, art. 36, comma 1, n. 3
Richiamato dall'Agenzia quale parametro processuale per la denuncia della violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per le società soggette a iscrizione costitutiva nel registro delle imprese, la soggettività giuridica e tributaria decorre dall'iscrizione, non dalla mera stipula dell'atto costitutivo.
- Una società non può essere considerata fiscalmente esistente, ai fini di una definizione o di un condono, per periodi anteriori all'acquisizione della personalità giuridica, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La data di chiusura del primo esercizio indicata nei documenti camerali non può anticipare né sostituire l'effetto costitutivo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
- L'omessa indicazione, in una dichiarazione integrativa, di un periodo nel quale il contribuente non aveva ancora soggettività tributaria non determina automaticamente l'invalidità della definizione agevolata.
- La mancanza della partita IVA nel periodo precedente all'iscrizione costituisce un ulteriore elemento indicativo dell'assenza di soggettività fiscale, pur dovendo essere valutata insieme agli altri dati giuridici e fattuali.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la data di costituzione, la data di iscrizione nel registro delle imprese, la data di apertura della partita IVA e la data di chiusura del primo esercizio, attribuendo prevalenza, per l'esistenza del soggetto societario, alla data di iscrizione quando questa ha efficacia costitutiva.
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