Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3053/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: (1) censura per violazione dell'art. 650 c.p., sostenendo che, trovato all'interno del proprio comune di residenza mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora, non aveva con sé la carta precettiva per mera dimenticanza/ svista e quindi non avrebbe dovuto essere sanzionato penalmente; (2) censura per violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., lamentando che la riduzione di pena per il rito abbreviato era stata applicata in misura di un terzo anziché nella metà prevista dalla norma

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omissione di portare ed esibire la carta di permanenza da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.; per la fattispecie contravvenzionale è sufficiente la colpa, non è richiesta una volontà specifica di sottrarsi all'adempimento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché verte su un errore di calcolo della pena già presente nella sentenza di primo grado e non specificamente impugnato nei gradi precedenti: tale errore non può essere prospettato per la prima volta in Cassazione né rilevato d'ufficio se la pena complessiva è rimasta legittima nel suo ammontare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    L'omissione di esibire la carta di permanenza da parte di chi è soggetto a misura di prevenzione rappresenta inosservanza di un provvedimento dell'autorità e integra la contravvenzione ex art. 650 c.p.; per la contravvenzione è sufficiente la colpa, non occorre dolo specifico

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato (riduzione normalmente nella metà); la censura relativa a una diversa commisurazione della riduzione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non era oggetto di specifica doglianza nei gradi precedenti

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che individua come motivo di ricorso la violazione di norme penali; i motivi devono però essere rilevabili e tempestivamente dedotti nei precedenti gradi

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Impedisce alla Cassazione di rilevare d'ufficio errori che non rendono complessivamente illegale la pena inflitta, quando l'errore riguarda modalità di calcolo della pena già fissata nei gradi precedenti

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in caso di ricorso infondato o inammissibile

  • art. 5 legge n. 1423/1956 (ora art. 8 D.Lgs. n. 159/2011) e art. 9 comma 2 legge n. 1423/1956 (ora art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011)

    Riferimenti normativi sulle prescrizioni relative alla carta di permanenza per soggetti sottoposti a misure di prevenzione; la loro inosservanza è stata interpretata come titolo per l'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.

Massime di principio

  • Chi è sottoposto a misure di prevenzione con obbligo di dimora deve portare ed esibire la documentazione richiesta: la semplice dimenticanza o svista difficilmente esclude la responsabilità contravvenzionale, poiché per la fattispecie è sufficiente la colpa
  • Le questioni afferenti la corretta determinazione o il calcolo della pena devono essere tempestivamente dedotte e censurate nei gradi precedenti; non è ammissibile sollevare per la prima volta in Cassazione errori di calcolo della pena quando la somma complessiva è nei limiti edittali
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale verificare che i profili di illegittimità siano stati specificamente dedotti nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità
  • In situazioni pratiche, per chi è soggetto a sorveglianza speciale: portare sempre con sé la carta o la documentazione prescritta e, se si vuole contestare sanzioni per omesso possesso, sollevare immediatamente il fatto nel processo nei gradi utili fornendo prove di impossibilità o giustificato motivo
  • Se si ritiene errata la quantificazione della riduzione di pena per il rito abbreviato, va sollevata tempestivamente con motivazione e calcoli precisi in appello, non in Cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.