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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le censure. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione, affinché verificasse gli effetti del provvedimento di diniego del condono e, in particolare, la sua eventuale definitività per mancata impugnazione. Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che fosse erroneo dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per effetto dell’istanza di condono presentata dalla società ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002. Il condono, infatti, era stato negato dall’Ufficio prima della decisione della Commissione Tributaria Provinciale e la società non aveva tempestivamente impugnato il diniego. Inoltre, secondo l’Agenzia, la definizione agevolata non poteva produrre effetti in assenza di un’accettazione valida e definitiva della domanda di condono.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 16

    Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

    La definizione agevolata può determinare la cessazione della materia del contendere solo quando la domanda di condono sia validamente accolta o comunque produca effetti definitivi. Non è sufficiente la mera presentazione dell’istanza, soprattutto quando l’Ufficio abbia emesso un provvedimento di diniego.

  • Legge n. 289/2002, art. 16, comma 8

    La norma è stata interpretata nel senso che l’estinzione della lite non può essere dichiarata in assenza di una definizione agevolata perfezionata. Il diniego del condono deve essere valutato dal giudice, verificando anche se sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle questioni effettivamente sottoposte al suo esame. La CTR ha errato nel dichiarare estinto il giudizio senza considerare adeguatamente il precedente diniego del condono.

  • Art. 360 c.p.c.

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall’Agenzia, tra cui la violazione di legge e la violazione delle norme processuali.

Massime di principio

  • La semplice presentazione di una domanda di condono fiscale non determina automaticamente l’estinzione del giudizio: è necessario che la definizione agevolata sia validamente perfezionata e non sia stata respinta.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria nega il condono, il contribuente deve verificare tempestivamente i termini e le modalità per impugnare il diniego; la mancata impugnazione può renderlo definitivo e impedire l’estinzione della controversia.
  • Il giudice tributario, prima di dichiarare cessata la materia del contendere, deve accertare l’effettiva validità e definitività della definizione agevolata, non potendo basarsi soltanto sull’esistenza dell’istanza.
  • Ai fini dell’applicabilità del condono, occorre distinguere tra atti meramente liquidatori, che si limitano a calcolare l’imposta sulla base di dati e criteri già predeterminati, e veri atti impositivi, che accertano l’esistenza o l’entità dei presupposti dell’imposizione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la controversia sul tributo, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione, in questo caso concentrata sugli effetti e sulla definitività del diniego di condono.

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